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Data di pubblicazione: 16-01-2024

RISCHIA IL RITIRO DELLA PATENTE CHI ABBANDONA ANIMALI SULLA STRADA: EMENDAMENTO DELLA LEGA

Il fenomeno è più evidente (e inquietante) in estate, quando molti vacanzieri considerano un "accessorio" scomodo il proprio animale e, non sapendo cme liberarsene, lo abbandonano. Cani e gatti vaganti in autostrada – e non solo - sono, purtroppo, un fenomeno ricorrente.

Ma questo gesto crudele e sconsiderato potrebbe ora costare molto caro. In attesa che il nuovo Codice diventi legge, la Commissione Trasporti ha infatti approvato l'emendamento della Lega al Codice della Strada che prevede un inasprimento delle pene proprio per chi abbandona il proprio animale. Si arriva alla sanzione massima del ritiro della patente, e questo potrebbe essere un deterrente efficace. Tolleranza zero contro chi abbandona il proprio animale, soprattutto se poi si verifica un incidente stradale con morti o feriti. In questo caso il responsabile rischierebbe fino a sette anni di reclusione, se fosse provato che l’abbandono ha causato vittime o feriti.

Sono pene previste per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, applicabili anche a chi abbandonando l’amico a quattro zampe mette in pericolo gli altri utenti della strada. Inoltre, alla pena principale si applicano automaticamente anche le pene accessorie previste per gli stessi reati, che vanno – appunto - dalla sospensione alla revoca della patente in proporzione della gravità del fatto commesso.

Combattere l'abbandono degli animali domestici è doveroso. Si tratta di un fenomeno incivile che ha raggiunto numeri inaccettabili e che mette a rischio anche la sicurezza degli utenti della strada. I deputati leghisti promotori dell'iniziativa (Elena Maccanti, Andrea Dara, Domenico Furgiuele, Riccardo Augusto Marchetti ed Erik Pretto) auspicano "che questi provvedimenti possano avere un effetto deterrente rispetto a pratiche barbare, pericolose e criminali. Avevamo promesso di portare avanti questa battaglia, lo abbiamo fatto".

 

«L’emendamento della Lega approvato oggi - si spiega - prevede l’applicazione delle . La norma approvata in Commissione alla Camera stabilisce un inasprimento delle pene adesso previste per chi abbandona l’animale sulla strada o nelle pertinenze anche laddove non si verifichino incidenti».

 

Data di pubblicazione: 06-11-2023

Rinnovo della Patente per gli Ultra Ottantenni: Un Passo Importante per la Sicurezza Stradale

Rinnovo della Patente per gli Ultra Ottantenni: Un Passo Importante per la Sicurezza Stradale

 

Il rinnovo della patente di guida è un processo importante per garantire la sicurezza stradale, e questo vale per tutti, indipendentemente dall'età. Tuttavia, quando si tratta di guidatori ultra ottantenni, la questione del rinnovo della patente diventa particolarmente delicata. In questo articolo, esamineremo l'importanza del rinnovo della patente per gli ultra ottantenni, i relativi requisiti e le sfide coinvolte.
 

La Sicurezza Stradale come Priorità
La sicurezza stradale è un obiettivo primario per qualsiasi società, e il mantenimento di standard elevati è essenziale per ridurre il rischio di incidenti stradali. Gli individui ultra ottantenni possono sperimentare una serie di cambiamenti fisici e cognitivi che potrebbero influenzare la loro capacità di guidare in modo sicuro. La perdita di riflessi, la dichiarazione dell'acutezza visiva ei problemi di salute possono diventare un fattore di rischio sulle strade.
 

Il Rinnovo della Patente per gli Ultra Ottantenni
Molti paesi hanno introdotto procedure speciali per il rinnovo della patente per gli ultra ottantenni al fine di garantire che essi siano ancora in grado di guidare in modo sicuro. Queste procedure tengono conto delle sfide legate all'invecchiamento, ma allo stesso tempo rispettano il diritto alla mobilità delle persone anziane.
 

Ecco alcuni elementi chiave del rinnovo della patente per gli ultra ottantenni:

Esami Medici Regolari
I guidatori ultra ottantenni sono spesso tenuti a sottoporsi a esami medici regolari per valutare la loro salute generale, la capacità visiva e l'udito. Questi controlli medici sono finalizzati ad individuare eventuali problemi di salute che potrebbero influire sulla capacità di guidare in sicurezza.
 

Esami di Abilità alla Guida
Oltre agli esami medici, alcuni paesi richiedono agli ultra ottantenni di sottoporsi a esami di abilità alla guida. Questi test valutano le capacità di guida, le conoscenze sulle regole della strada e la capacità di reagire in situazioni di emergenza.
 

Corsi di Aggiornamento
In alcuni casi, i guidatori ultra ottantenni possono essere tenuti a partecipare a corsi di aggiornamento per rinnovare la patente. Questi corsi forniscono informazioni sulle regole della strada e le nuove tecnologie che possono influire sulla guida.
 

Sfide e Dibattiti
Il rinnovo della patente per gli ultra ottantenni non è privo di sfide e dibattiti. Alcuni sostengono che i test ei requisiti possano essere troppo rigidi e che potrebbero limitare la libertà di mobilità delle persone anziane. D'altra parte, vi è la preoccupazione legata alla sicurezza stradale e alla protezione di tutti gli utenti della strada.
 

Conclusione
Il rinnovo della patente per gli ultra ottantenni è un argomento complesso che richiede un equilibrio tra la mobilità delle persone anziane e la sicurezza stradale. È importante che i governi e le istituzioni coinvolte nel processo considerino attentamente questi aspetti, cercando di trovare un compromesso che protegga sia gli ultra ottantenni che gli altri utenti della strada. La sicurezza deve rimanere al centro di questa discussione, ma allo stesso tempo è essenziale garantire il rispetto dei diritti e della dignità delle persone anziane

Data di pubblicazione: 28-09-2023

Patenti A2 e A senza esame: la nuova norma

Patenti A2 e A senza esame: la nuova norma

Un'importante novità riguarda i possessori di patente A1 e A2. Dallo scorso 18 settembre è possibile fare il passaggio al livello superiore di patente (dunque evolvere rispettivamente alla A2 o alla A) senza più bisogno di sostenere l’esame di guida. Basterà infatti frequentare uno specifico corso pratico presso un’autoscuola abilitata per ottenere la patente della moto.

La svolta è frutto della modifica al Codice della Strada contenuta all'interno del Decreto Infrastrutture Bis del 3 agosto 2022 successivamente confermata dal decreto attuativo del 9 giugno 2023. Mentre continuerà ad esistere il classico esame pratico (le guide vanno sempre svolte con un motociclo della categoria per cui si vuole prendere la patente), in alternativa è diventato possibile seguire un corso di guida di 7 ore, gestito direttamente e certificato dall’autoscuola. Per iscriversi al corso è necessario essere in possesso della patente di categoria inferiore da almeno 24 mesi. Per passare alla patente A2 senza esame bisogna aver compiuto 18 anni ed essere in possesso della patente A1 da almeno 2 anni, inoltre la patente A1 deve essere stata ottenuta tramite l'esame pratico della moto e non derivare in automatico dall'avere già la patente B.

Per passare dalla A2 alla A occorre avere già compiuto 20 anni ed essere titolari della patente A2 da almeno due anni. Occorre inoltre essere in possesso del foglio rosa per le esercitazioni alla guida.

Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 luglio scorso il decreto attuativo del 9 giugno 2023. E con il successivo decreto dirigenziale (9 agosto 2023) il passaggio di patente tramite un semplice corso è diventato effettivo dal 18 settembre di quest'anno.

Il corso di formazione è suddiviso in due fasi. La prima formazione di 3 ore include la preparazione e il controllo tecnico del veicolo (compresi componenti fondamentali come pneumatici, freni, sterzo, luci) ai fini della sicurezza; ma insegna anche a svolgere manovre specifiche, sempre  ai fini della massima sicurezza. Questa fase del corso può essere svolta anche in gruppo, con un massimo di 5 allievi.

La seconda fase del corso di formazione, durata 4 ore, si rivolge alla guida nel traffico ed è ovviamente individuale. Va affrontata con veicoli che abbiano le stesse caratteristiche di quelli usati per l'esame pratico delle rispettive patenti.

E' possibile fare al massimo 3 ore di formazione al giorno. Le attività di guida devono comprendere caratteristiche stradali molteplici in situazioni "realistiche" come rotatorie, passaggi a livello, fermate di autobus o tram, attraversamenti pedonali, salite e discese, guida e immissione in autostrada o strade extraurbane principali o secondarie.

Anche in assenza di esame, la sicurezza resta prioritaria. L'allievo deve infatti essere in grado di indossare correttamente guanti, stivali, casco e abbigliamento protettivo, deve inoltre saper posizionare  il motociclo sul cavalletto e toglierlo senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo. Deve poi saper eseguire manovre a velocità ridotta, compreso uno slalom. Queste indicazioni hanno anche la finalità di verificare l'utilizzo combinato di frizione e freno, l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo, nonchè la posizione dei piedi sui poggiapiedi. L'allievo deve comunque essere in grado di effettuare manovre ad una velocità più elevata, ad esempio una manovra in seconda o terza marcia, ad almeno 30 km/h, e un'altra manora volta ad evitare un ostacolo a una velocità minima di 50 km/h. L'allievo deve essere altresì in grado di effettuare frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza, a una velocità minima di 50 km/h.

Parte della formazione deve essere svolta in luoghi idonei e attrezzati con percorsi conformi a quanto previsto dalle norme.

In dettaglio, l'allievo deve essere in grado di affrontare in condizioni normali il traffico, in assoluta sicurezza e adottando le opportune precauzioni effettuando manovre come partenza da fermo da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria. Nel corso (di 4 ore) deve inoltre cimentarsi nella guida su strada rettilinea, su strada frequentata da pedoni e da veicoli che provengono dalla direzione opposta (anche in caso di spazio limitato), guida in curva,  impegno e superamento di incroci e raccordi, cambiamento di direzione con svolta a destra e sinistra, cambiamento di corsia, sorpasso e superamento di altri veicoli, di ostacoli (comprese vetture parcheggiate), deve inoltre dimostrare di sapersi lasciar sorpassare da altri veicoli.

La novità della patente "superiore" senza esami è stata resa possibile dalla direttiva europea 2006/126/CE che, all'art. 7 comma c,  prevede "alternativamente l'esame oppure il completamento di una formazione adeguata". Questa possibilità esisteva in realtà dal 2006, ma il Ministero l'ha recepita concretamente soltanto ora, per fronteggiare il grave problema della scarsità di esaminatori in Motorizzazione, un problema che sta allungando i tempi degli esami di tutte le categorie di patenti.

 

Data di pubblicazione: 14-03-2023

Guida di veicoli a basse emissioni: cambia la categoria di patente

Guida di veicoli a basse emissioni: cambia la categoria di patente

 

Dal 3 Aprile 2023, sarà operativa la norma entrata in vigore lo scorso 20 Gennaio, che permette a chi ha conseguito la patente di categoria B da almeno 2 anni, di guidare veicoli destinati al trasporto di cose, fino a 4,25 t, a condizone che il veicolo sia dotato di propulsore elettrico oppure alimentato con combustibili green come il GPL, GNC o Idrogeno.
In sostanza è stato modificato il comma 3 dell'art. 116 del codice della strada.
 

Ricordiamo infatti, che fino ad oggi, la patente di categoria B, consente di guidare:

   - Motoveicoli (tricicli, quadricicli)

    -Motootocicli con cilindrata massima fino a 125 cm3 e con potenza massima di 11 kw:
     la guida di questi veicoli è consentita solo in Italia
   - Autoveicoli per trasporto di persone che possano trasportare un massimo di 9 persone          compreso il conducente 

    -Autoveicoli per il trasporto di cose (autocarri) aventi massa complessiva a pieno carico non superiore  a 3,5 tonnellate, anche se  trainanti un rimorchio leggero (fino a 750 kg). Si possono trainare anche rimorchi non leggeri, a condizione che non pesino più della motrice) e che la somma dei due veicoli non superi la massa di 3,5 tonnellate
    -Macchine agricole, anche eccezionali
   - Macchine operatrici, eccetto quelle eccezionali
   - Mezzi adibiti a servizio di emergenza, aventi massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate


La norma che entrerà in vigore il 3 Aprile 2023, vuole limitare l'inquinamento di tutti quei veicoli che sempre più spesso, effettuano consegne a domicilio come conseguenza dell'aumento esponenziale delle vendite on line e dei vari siti di e-commerce ma che è formato spesso da piccoli furgoni e veicoli commerciali e che, se dotati di motore elettrico o bombole del GPL, psesso, hanno un peso leggermente superiore alle 3,5t
Ovviamente la norma, prevede l'aggiornamento dei D.U
 


Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19/1/2023.

Disciplina tecnica in materia di modalità di annotazione nella carta di circolazione o nel documento unico di circolazione e di proprietà di veicoli di categoria N2 del valore della massa supplementare per la propulsione dei veicoli alimentati con combustibili alternativi e della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), n. 2, del codice della strada.
 

Data di pubblicazione: 26-02-2023

Rinnovo patente Regione Sicilia: adesso le imposte si possono pagare con pagoPa anche nella Regione Sicilia

Rinnovo patente Regione Sicilia

 

Dal 10 Gennaio 2023, anche nella Regione Sicilia, le imposte di bollo e i diritti della Motorizzazione, si possono pagare con pagoPa.

Mentre in passato infatti, era necessario recarsi fisicamente presso le filiali Unicredit, adesso è possibile fare tutto on line come per le altre Regioni.

La procedura da seguire è la stessa: bisogna accedere al portaledellautomobilista, creare gli avvisi di pagamento (leggi qui come si creano gli avvisi di pagamento) con l'accortezza però di utilizzare il codice pagamento S160 

Data di pubblicazione: 15-01-2023

Milano, limite dei 30 all'ora per ridurre gli incidenti

Tra le varie iniziative per ridurre incidenti e morti sulle strade, particolare interesse merita quella  di Milano, dove dal 2024 le auto viaggeranno con un limite di 30 chilometri orari in tutta la città e non solo in certe zone protette (come accade oggi).

Lo ha stabilito il Consiglio comunale che ha approvato un ordine del giorno della maggioranza. Il sindaco, Beppe Sala dovrà proclamare Milano "Città 30", istituendo il limite di velocità in ambito urbano, a partire dal 1° gennaio 2024.

Una vera e propria rivoluzione della mobilità in una metropoli. In Italia soltanto Bologna finora ha avviato il percorso per diventare "Città 30". Portare il limite a un massimo di 30 km l’ora in città – sostengono gli esperti interpellati dai politici milanesi - potrebbe ridurre gli incidenti stradali e provocare meno morti sulle strade. «Infatti l’impatto tra un’automobile che viaggia a 50 chilometri orari e un pedone o un ciclista è quasi sempre fatale per l’utente leggero della strada, e al contrario l’impatto a 30 chilometri non è quasi mai letale e offre ampie rassicurazioni sulla minore gravità delle conseguenze».

Nelle città, secondo dati Aci-Istat, avvengono oltre il 70% degli incidenti e tra le prime cause in assoluto c’è proprio l’eccesso di velocità. La "Milano 30" prevede poche deroghe su alcune strade selezionate a grande scorrimento, dove potranno essere previsti limiti più alti di 50 km.

 

In Europa già Parigi e Bruxelles hanno imposto (ma non nell'intera città) il limite urbano di 30 chilometri orari, la prima dall’agosto 2021 e la seconda dal gennaio dello stesso anno.
 

Dopo i primi 12 mesi di sperimentazione i risultati sono stati un aumento del rispetto dei limiti di velocità, con i morti sulle strade che si sono più che dimezzati. Ridotti in modo significativo anche i feriti gravi. Altre città europee hanno fatto e stanno facendo scelte analoghe, tra queste Graz, Grenoble, Helsinki, Valencia, Zurigo, Lilla, Bilbao.

 

 

Data di pubblicazione: 01-12-2022

Quanti punti ho sulla patente di guida

Per sapere quanti punti hai sulla patente di guida, devi collegarti al portaledellautomobilista

 

Quanti punti ci sono sulla patente
Quando si consegue una patente si hanno 20 punti.
Quando si commettono delle infrazioni, i punti vengono decurtati come provvedimento accessorio alle sanzioni amministrative previste.
In questo articolo, trovi la tabella su cui puoi verificare quanti punti vengono sottratti per ogni tipo d infrazione

 

Cosa succede quando si hanno 0 punti sulla patente
Quando si arriva a 0 punti è necessario sottoporsi ad esame di revisione (bisogna rifare gli esami).

 

Bonus punti
Quando nei due anni successivi ad una infrazione che ha decretato la decurtazione dei punti, non si commettono infrazioni che prevedano la decurtazione di punti, il saldo punti viene riportato a 20 punti.

Inoltre, per i conducenti virtuosi che non commettono infrazioni che prevedano la decurtazione dei punti, è previsto l'accredito di 2 punti ogni 2 anni fino ad un massimo di 30 punti

 

Quanti punti possono essere decurtati  in totale

Chi commette più infrazioni contemporaneamente, può perdere al massimo 15 punti, a condizione che nessuna delle infrazioni commesse, comporti la sospensione o revoca della patente. 

 

Corsi di recupero punti

 

Ci sono due tipi di corsi a seconda della categoria di patente posseduta

  • patente di categoria A e B: il corso dura 12 ore e consente di recuperare i punti persi con un massimo di 6 punti ( se ad esempio l'infrazione ha decretato la decurtazione di 3 punti, il corso consente di recuperare 3 punti. Se l'infrazione ha decretato la decurtazione di 10 punti, il corso consente di recuperarne 6)
     
  • patente di categoria C, D, CE, DE, KA e KB: il corso dura 18 ore e consente di recuperare i punti persi con un massimo di 9 punti
  • patente CQC: il corso dura 20 ore e permette di recuperare 20 punti.
     

Il reintegro dei punti decorre dalla data di rilascio dell'attestato di frequenza al corso. 

 

Neopatentati
I neopatentati sono coloro che hanno conseguito una prima patente senza essere in possesso di altra patente.
Per questi soggetti, per i primi 3 anni dal consegumento della patente, il numero di putni sottratti per ogni singola infrazione è raddoppiata.

Data di pubblicazione: 08-11-2022

Certificato medico per riclassificazione (declassamento) della patente

Certificato medico per riclassificazione (declassamento) della patente

 

La riclassificazione della patente è la pratica con cui si richiede il passaggio a una patente di categoria inferiore (es. da C a B) o una diversa categoria di patente (da B a BS).

La richiesta di passaggio è di norma dovuta alla riduzione dei requisiti psicofisici o di idoneità tecnica, oppure, nel caso delle patenti superiori, quando il conducente ha raggiunto il limite di età per poter fare il rinnovo da un medico monocratico e deve rivolgersi alla Commisssione medica per poter continuare a rinnovare la propria patente.
 

La riduzione del periodo di validità, invece, è generalmente disposta a seguito di un giudizio della Commissione medica locale, e consiste in una limitazione della scadenza rispetto al periodo di validità ordinaria.
In tutti i casi è necessario chiedere un duplicato della patente.
 

Come si richiede la riclassificazione della patente

Per richiedere la riclassificazione della patente, è necessario sottoporsi ad una visita medica (clicca qui per prenotare la tua visita)

La visita deve essere effettuata da un medico certificatore autorizzato ed inserito nell'elenco stilato dal Ministero dei Trasporti.
 

Poi bisogna recarsi in Motorizzazione e portare:
 

-il certificato medico (in realtà la relazione medica, perchè il certificato è dematerializzato) di data non superiore ai 3 mesi 
-domanda redatta su Mod. TT2112 compilata e debitamente sottoscritta (il modulo è reperibile on line sul portaledellautomobilista oppure presso gli sportelli della Motorizzazione)
-la patente di guida da duplicare
-2 fotografie formato tessera, uguali e recenti, uguali a quella presente sul certificato medico
-fotocopia del Codice Fiscale
-fotocopia di un documento di identità in corso di validità e originale in visione
ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N003-DIRITTI € 10,20 | BOLLI € 32,00 - DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA PER DETERIORAMENTO, DISTRUZIONE O RICLASSIFICAZIONE
-per i cittadini extracomunitari: fotocopia del permesso di soggiorno e originale in visione

Data di pubblicazione: 04-11-2022

Certificato medico per conseguire la patente

Certificato medico per conseguire la patente

 

Per conseguire la patente di guida, è necessario presentare alla Motorizzazione, un certificato medico, rilasciato da un medico certificatore abilitato.

 

CHI SONO I MEDICI CERTIFICATORI

I medici certificatori sono:

-medici militari

-medici della Polizia di Stato

-medici dei  Carabinieri

-medici della Guardia di Finanza

-medici dei Vigili del Fuoco

-medici delle Ferrovie dello Stato

-medici delle ASL

 

I medici sono inseriti in un'elenco di medici accertatori riconosciuti dalla Motorizzazione civile e consultabile sul portale dell'automobilista.

 

Prima di andare dal medico certificatore, è necessario farsi rilasciare dal medico curante, un certificato anamnestico: è il documento con cui si certifica che il conducente non assuma alcol, sostanze stupefacenti e non abbia patologie ostative al rilascio di una patente di guida.
Leggi l'articolo sul certificato anamnestico

Il medico certificatore, verificata la presenza dei requisiti necessari a guidare un veicolo a motore, trasmette l'idoneità alla Motorizzazione, rilasciando una ricevuta di idoneità come quella che segue e che il candidato al conseguimento della patente, dovrà portare in Motorizzazione.


Il certificato medico infatti è dematerializzato: pertanto la Motorizzazione avrà comunque in archivio, la comunicazione di idoneità che il medico avrà fatto telematicamente.

 

Per prenotare la visita da uno dei nostri medici certificatori, clicca qui

 

Documenti necessari per sottoporsi a visita medica

Quando si va dal medico certificatore è necessario presentare:
 

  • certificato anamnestico rilasciato dal medico curante
  • Carta di identità o altro documento di identità valido con foto 
  • Foto tessera (che verrà scansionata e digitalizzata)
  • Ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo da 16€ pagata dal portaledellautomobilista (leggi come fare)

Per prenotare la vista per conseguire la patente clicca qui

Data di pubblicazione: 26-10-2022

Rinnovo patente in CML: permesso provvisorio di guida

Il conducente che ha l'obbligo di rinnovare la patente di guida in Commissione medica locale (CML), se non riesce a prenotare la visita medica per una data precedente la scadenza del documento, può richiedere un permesso provvisorio di guida valido fino al termine delle procedure di rinnovo.

Il documento può essere richiesto anche nei casi di visita in CML per il rilascio degli attestati previsti dall’art. 115, comma 2, del Codice della strada
 

•          per la guida di autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico 4 sia superiore a 20 t., da parte di conducenti di età superiore a 65 anni

•          per la guida di autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, da parte di conducenti di età superiore a 60 anni.
 

La richiesta del permesso può essere fatta presso:

•          Commissione medica locale

•          Agenzia di pratiche auto

•          Ufficio motorizzazione civile.
 

Il permesso

•          può essere richiesto anche se la patente è scaduta, ma solo dopo aver prenotato la visita in CML

•          non può essere rilasciato se, al momento della prenotazione della visita sulla patente ci sono impedimenti (ostativi), come ad esempio l' obbligo della prima visita in CML disposta dal Prefetto con specifica ordinanza per verifica dei requisiti psico-fisici per guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (articoli 186 - comma 8 e 187 - comma 6 del Codice della strada);
il permesso può essere rilasciato nel caso di visite in CML per rinnovo patente successive alla prima visita disposta dall'ordinanza del Prefetto nei casi di

 

o          revisione

o          sospensione

o          revoca

o          altri ostativi

________________________________________

Richiesta permesso provvisorio di guida a Commissione medica locale (CML) o Agenzia di pratiche auto

Documentazione

•          prenotazione della visita medica in CML (solo nel caso di richiesta a un'agenzia di pratiche auto)

•          ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N019-BOLLI € 16,00 - IMPOSTA DI BOLLO

N.B. il pagamento deve essere presentato e sarà utilizzato solo se la patente da rinnovare non ha ostativi e, quindi, il permesso può essere rilasciato

Guida ai pagamenti delle pratiche di motorizzazione tramite PagoPA

Tariffe motorizzazione specifiche per Sicilia, Valle d'Aosta e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

Se sulla patente non sono presenti ostativi è rilasciato il permesso di guida provvisorio.

Se sulla patente sono presenti ostativi all'interessato è consegnata una comunicazione nella quale si spiega che non è possibile rilasciare il permesso e si invita a contattare l’Ufficio motorizzazione civile per eventuali ulteriori informazioni.

I provvedimenti ostativi pendenti possono essere visualizzati anche dalla CML (non dall'agenzia) accedendo al sistema con il codice di medico certificatore.

Se sulla patente risulta un provvedimento di revisione il conducente deve verificare presso l’Ufficio motorizzazione civile la possibilità di ottenere il permesso di guida provvisorio e, se ciò è consentito, può richiedere il permesso solo all'Ufficio motorizzazione civile.

Il permesso può essere rilasciato per una sola volta ed è valido fino all’esito finale delle procedure di rinnovo.

Tuttavia la CML (non l'agenzia) può emettere un nuovo permesso con una nuova data di validità se:

•          dopo la visita in CML gli accertamenti non sono conclusi, ma è necessaria un’ulteriore visita, o ipotesi simili

oppure

•          è necessario posticipare la data della prenotazione della visita in CML, per esigenze della CML o per giustificabili esigenze del titolare di patente, o ipotesi simili

Per il rilascio del nuovo permesso non occorre un nuovo pagamento della tariffa N019-BOLLI € 16,00 - IMPOSTA DI BOLLO.

________________________________________

Richiesta permesso provvisorio di guida a un Ufficio motorizzazione civile

Documentazione

•          prenotazione della visita medica in CML

•          provvedimento di revisione notificato all'interessato (nel caso di revisione pendente)

•          ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N019-BOLLI € 16,00 - IMPOSTA DI BOLLO

N.B. il pagamento deve essere presentato e sarà utilizzato solo se la patente da rinnovare non ha ostativi e, quindi, il permesso può essere rilasciato

Guida ai pagamenti delle pratiche di motorizzazione tramite PagoPA

Tariffe motorizzazione specifiche per Sicilia, Valle d'Aosta e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

Data di pubblicazione: 24-10-2022

Riclassificazione della patente

Riclassificazione della patente


La riclassificazione della patente è la pratica di duplicato che permette di declassare (riclassificare) una patente  da una categoria superiore a una categoria inferiore, per esempio da D a C o da C a B.
 

La riclassificazione della patente si rende necessaria quando vengono meno i requisiti necessari per poter mantenre la patente posseduta ma i nuovi requisiti sono comunque sufficienti per una categoria inferiore.
 

Pertanto la riclassificazione della patente può essere richiesta per:

-requisiti d'età: superamento dei limiti per la categoria D - DE;
-requisiti psicofisici: a seguito di incidente stradale e in particolare a seguito di revisione patente;
-requisiti di idoneità alla guida: in occasione soprattutto di revisione delle patenti superiori (C,D,E) o per rinuncia del titolare stesso non più interessato a possedere le patenti professionali di categoria superiore.
La riclassificazione può avvenire anche a seguito di prova pratica di guida in caso di richiesta di una patente speciale.

In ogni caso è necessario procedere all'emissione di un duplicato della patente.
 

Dove si richiede il duplicato per riclassificazione della patente
 

Se la riclassificazione è richiesta dal titolare della patente, è necessario rivolgersi ad un Ufficio motorizzazione


Se invece la riclassificazione è richiesta dalla Commissione medica locale in occasione della visita di rinnovo della patente, la procedura si conclude automaticamente con la vista medica senza necessità di rivolgersi all'Ufficio motorizzazione civile.


Dove si richiede il Duplicato patente per riclassificazione (richiesta fatta dall'utente)

Per richiedere il duplicato per riclassificazione della patente, l'utente deve rivolgersi ad un Ufficio Provinciale della motorizzazione civile, oppure presso una scuola guida.
 

Quale documenti occorre presentare per richiedere il duplicato per riclassificazione della patente

Per richiedere il duplicato per riclassificazione, è necessario presentare: 

-domanda su modello TT 2112 opportunamente compilato (il modello è disponibile presso gli sportelli della Motorizzaione oppure onine sul Portale dell'automobilista 

-ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N003-DIRITTI € 10,20 | BOLLI € 32,00 - DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA PER DETERIORAMENTO, DISTRUZIONE O RICLASSIFICAZIONE
Guida ai pagamenti delle pratiche di motorizzazione tramite PagoPA
Tariffe motorizzazione specifiche per Sicilia, Valle d'Aosta e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
-patente in originale e fotocopia della stessa.
 

Se la patente NON è scaduta di validità o NON scadrà entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda occorre presentare anche:
-2 fotografie uguali, formato tessera (leggi come deve essere la foto), di cui una autenticata.

Se la patente è scaduta di validità o scadrà entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda è necessario presentare anche:

-fotocopia della ricevuta della visita di idoneità psicofisica rilasciata da un medico abilitato (leggi qui dove prenotare la visita), con data non anteriore a 3 mesi se la visita è effettuata da un medico monocratico, non anteriore a 6 mesi se è effettuata da una Commissione medica locale: documentazione e versamenti per la visita medica
 

Rinnovo patente con riclassificazione richiesto dalla Commissione medica locale (CML)
 

Viene fatta direttamente dalla Commissione medica locale a cui bisognerà presentare i seguenti documenti:

-ricevuta di pagamento della visita medica con costi e modalità diverse a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare
-una foto recente formato tessera
-ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N003-DIRITTI € 10,20 | BOLLI € 32,00 - DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA PER DETERIORAMENTO, DISTRUZIONE O RICLASSIFICAZIONE

Guida ai pagamenti delle pratiche di motorizzazione tramite PagoPA
Tariffe motorizzazione specifiche per Sicilia, Valle d'Aosta e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
se l'utente (esclusi gli utenti della regione Sicilia) si presenta alla visita con la ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N004-DIRITTI € 10,20 | BOLLI € 16,00 - RINNOVO PATENTE è necessario aggiungere il pagamento della tariffa N019-BOLLI € 16,00 - IMPOSTA DI BOLLO
Dopo la visita la CML trasmette al Ministero in via telematica il certificato medico, la foto, la firma del patentato e gli estremi dei versamenti, stampa la ricevuta di avvenuta conferma di validità e la consegna all'interessato: la ricevuta è valida esclusivamente per la circolazione sul territorio italiano e fino al ricevimento della nuova patente.
Successivamente il Ministero invia una nuova patente, con la nuova scadenza e la nuova categoria, all'indirizzo del titolare indicato in fase di rinnovo, tramite posta assicurata con spese a carico del destinatario.

 

Documenti aggiuntivi per pratiche di motorizzazione presentate da cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari che presentano domande per pratiche relative a patenti o veicoli devono aggiungere i seguenti documenti oltre agli altri previsti dalla procedura, sia al momento della richiesta, sia quando ottengono il provvedimento:

permesso di soggiorno originale in visione e in fotocopia oppure in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale
oppure
carta di soggiorno originale in visione e in fotocopia
se l'interessato è in attesa del rinnovo per scadenza o del primo rilascio del permesso di soggiorno deve presentare la fotocopia del documeno di identità e, a seconda dei casi,
fotocopia della ricevuta della richiesta di primo rilascio (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia)
fotocopia della ricevuta della richiesta di rinnovo (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia) e fotocopia del permesso di soggiorno scaduto


Presentazione domanda per pratica di motorizzazione tramite delega
La domanda per una pratica allo sportello dell'Ufficio motorizzazione civile può essere presentata, oltre che dal diretto interessato, anche da una persona delegata.
 

La persona delegata deve avere:

delega in carta semplice firmata dal titolare della domanda
proprio documento di identità originale
copia del documento di identità del titolare della domanda (delegante)

Per prenotare la visita per far eil duplicato per riclassificazione, clicca qui

Data di pubblicazione: 20-10-2022

Conversione patente estera

La conversione di una patente estera è una pratica con cui avviene la sostituzione del documento di guida estero con una patente italiana

Esistono due tipi di conversioni:
 

  • Conversione di una patente Comunitaria
  • Conversione di una patente non Comunitaria
     

Conversione patente comunitaria 
 

Questa procedura è destinata ai conducenti in possesso di patente rilasciata da uno stato dell'Unione europea ( Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), o dello Spazio Economico Europeo che ottengono una residenza anagrafica o una residenza normale in Italia.

Le patenti di guida rilasciate da stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo sono equiparate alle patenti italiane.
 

Chi ha una patente di guida comunitaria con la scadenza prevista dalle norme dell'Unione europea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) può circolare regolarmente fino alla data della scadenza.
Terminato il periodo di validità occorre convertire la patente estera presso un Ufficio della Motorizzazione Civile. Dopo la conversione il documento estero è ritirato e restituito allo Stato che l'aveva emesso.


La conversione può essere richiesta anche prima della scadenza.
In questo caso il conducente ottiene una patente italiana con la stessa data di scadenza di quella estera oppure, se presenta un certificato medico di rinnovo, una patente italiana con un nuovo periodo di validità secondo le scadenze previste in Italia.
 

Invece chi ha una patente comunitaria senza scadenza oppure con scadenza superiore a quanto previsto dalle norme dell'Unione eurpoea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) deve convertire la patente estera dopo due anni dall’acquisizione della residenza anagrafica o della residenza normale nel nostro Paese. Quest'obbligo vale anche per chi, residente in Italia, debba essere sottoposto ad un provvedimento di revisione della patente di guida.  
 

Tutti i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico.
 

Richiesta conversione patente comunitaria
 

Dove recarsi

Ufficio Motorizzazione Civile oppure presso un'Autoscuola
 

Documentazione da presentare
 

  • domanda su modello TT2112 disponibile
  • ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa "2M - CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA ESTERA PAESI UE" (c/c 9001 €10,20 e c/c 4028 €32,00)
    Guida ai pagamenti delle pratiche di motorizzazione tramite PagoPA
    (N.B. dal 14 febbraio 2022 non è più possibile effettuare il pagamento con bollettino postale; i bollettini postali pagati al 13 febbraio 2022 potranno essere comunque utilizzati sino al 31 marzo 2022)
  • se la patente è in scadenza, è scaduta di validità oppure non ha scadenza o ha validità superiore a quanto previsto dalla norme comunitarie: certificato medico in bollo da € 16,00 con foto, data non anteriore a tre mesi e relativa fotocopia, rilasciato da un medico abilitato
  • 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata
  • patente straniera in originale in corso di validità (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro
  • documento di riconoscimento in originale e in fotocopia
  • codice fiscale in originale e in fotocopia
     

Se la patente è scaduta è sempre possibile presentare la domanda di conversione, naturalmente allegando il certificato medico e sapendo che potrà essere necessario verificare la titolarità della patente e il fatto che non sia soggetta a provvedimenti sanzionatori (cioè non sia sospesa, né ritirata, né revocata).
 

Se sono passati tre anni dalla scadenza della patente si è generalmente sottoposti ad un provvedimento di revisione della stessa.
 

Non è possibile rinnovare o convertire patenti dell'Unione Europea rilasciate a seguito di conversione se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall'art. 136 del Codice della Strada.

 

Pratiche presentate da cittadini extracomunitari

cittadini extracomunitari che presentano domande per pratiche relative a patenti o veicoli devono aggiungere i seguenti documenti oltre agli altri previsti dalla procedura, sia al momento della richiesta, sia quando ottengono il provvedimento:

  • permesso di soggiorno originale in visione e in fotocopia oppure in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale
    oppure
  • carta di soggiorno originale in visione e in fotocopia
  • se l'interessato è in attesa del rinnovo per scadenza o del primo rilascio del permesso di soggiorno deve presentare la fotocopia del documeno di identità e, a seconda dei casi,
    • fotocopia della ricevuta della richiesta di primo rilascio (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia)
    • fotocopia della ricevuta della richiesta di rinnovo (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia) e fotocopia del permesso di soggiorno scaduto
       

 

Pratica presentata da una persona delegata
 

La domanda per una pratica allo sportello dell'Ufficio motorizzazione civile può essere presentata, oltre che dal diretto interessato, anche da una persona delegata.
 

La persona delegata deve avere:

  • delega in carta semplice firmata dal titolare della domanda
  • proprio documento di identità originale
  • copia del documento di identità del titolare della domanda (delegante)


Conversione patente non comunitaria

Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza.
Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.
Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.

Stati non appartenenti all'Unione europea/Spazio economico europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia:

  • Albania (accordo valido fino al 25 dicembre 2019)
  • Algeria
  • Argentina
  • Brasile (accordo valido dal 13 gennaio 2018 al 13 gennaio 2023)
  • El Salvador (accordo valido fino al 4 agosto 2021)
  • Filippine
  • Giappone
  • Israele (accordo valido fino al 10 novembre 2018)
  • Libano
  • Macedonia (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 23 gennaio 1998)
  • Marocco (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 26 novembre 1991)
  • Moldova
  • Principato di Monaco
  • Repubblica di Corea
  • Repubblica di San Marino
  • Serbia (accordo scaduto l'8 aprile 2018)
  • Sri Lanka (accordo valido fino al 4 marzo 2022)
  • Svizzera (accordo valido fino al 11 giugno 2021)
  • Taiwan
  • Tunisia
  • Turchia
  • Ucraina (accordo valido fino al 29 maggio 2021)
  • Uruguay (accordo valido fino al 17 maggio 2020)
     

Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini:
 

  • Canada (personale diplomatico e consolare)
  • Cile (personale diplomatico e loro familiari)
  • Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
  • Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
     

La conversione senza esami è possibile solo se
 

  • la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia
  • il titolare della patente è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi è residente da più di quattro anni dovrà sostenere l'esame di revisione)
     

Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.

Richiesta conversione patente non comunitaria
 

Dove recarsi

Ufficio motorizzazione civile oppure presso un'autoscuola
 

Documentazione da presentare

  • domanda su modello TT2112 disponibile
  • ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa "2L - CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA ESTERA PAESI NON UE" (c/c 9001 €10,20 e c/c 4028 €32,00)
    Guida ai pagamenti delle pratiche di motorizzazione tramite PagoPA
    (N.B. dal 14 febbraio 2022 non è più possibile effettuare il pagamento con bollettino postale; i bollettini postali pagati al 13 febbraio 2022 potranno essere comunque utilizzati sino al 31 marzo 2022)
  • patente posseduta in originale (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro
  • 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata
  • certificato medico in bollo da € 16,00 con foto, data non anteriore a tre mesi e relativa fotocopia, rilasciato da un medico abilitato (prenota qui la tua visita da portare in Motorizzazione)
     

Per la conversione di patenti di alcuni stati è richiesta traduzione giurata del documento di guida.
 

Eventuali ulteriori istruzioni specifiche per la conversione di patenti rilasciate da alcuni stati non comunitari sono precisate negli appositi accordi di reciprocità, alcuni dei quali sono disponibili nella tabella indicata in precedenza.
In ogni caso per la documentazione completa occorre rivolgersi all'Ufficio motorizzazione civile.

 

Data di pubblicazione: 19-10-2022

Patente Internazionale: quando è necessaria e cosa serve per richiederla



PATENTE INTERNAZIONALE DI GUIDA

 

La patente internazionale di guida è il documento che autorizza a guidare in tutti gli Stati dove non è sufficiente esibire la patente di guida Italiana.

Questa infatti è sufficiente (quindi non è necessario disporre della patente internazionale), in tutti gli Stati dell'U.E, in Svizzera, Algeria e Turchia.

Prima di un viaggio, è comunque consigliabile consultare le disposizioni Consolari del Paese in cui ci si vuole recare. In alcuni Paesi infatti, è sufficiente una traduzione della patente Italiana. Inoltre è necessario accertare il tipo di modello di patente riconosciuto. Esistono infatti 2 tipi di richieste:


-conforme alla Convenzione di Ginevra
-conforme alla Convenzione di Vienna
 

Questa informazione va data all'ufficio della Motorizzazione presso cui si presenta la domanda di patente internazionale.

Quanto vale la patente internazionale?

La patente internazionale ha una validità di 3 anni quando la patente italiana ha una validità residua uguale o superiore a 3 anni, altrimenti la data di scadenza della patente internazionale coinciderà con quella della patente Italiana. (se ad esempio al momento della richiesta di patente internazionale, la patente italiana ha una validità di un anno, la patente internazionale rilasciata avrà la validità di un anno e scadrà nella stessa data di scadenza della patente Italiana).

 

Diverso quando ci si deve recare negli Stati Uniti, Thailandia e Giappone: in questi casi, pur avendo gli Stati aderito alla Convenzione di Ginevra del 1949, la validità della patente Internazionale è di 1 solo anno (Prot. n° 10815 del 6 maggio 2015 - circ. prot. n. 23670),)

 

 

Che documenti servono per richiedere la patente Internazionale?

 

Per richiedere la patente Internazionale è necessario presentare:
 

  •  mod. TT 746 opportunamente compilato (lo si trova presso gli uffici della Motorizzazione o sul Portaledellautomobilista) + fotocopia del modello 
  • ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N004-DIRITTI € 10,20 | BOLLI € 16,00 - RILASCIO PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA
    Guida ai pagamenti delle pratiche di motorizzazione tramite PagoPA
    (N.B. dal 14 febbraio 2022 non è più possibile effettuare il pagamento con bollettino postale; i bollettini postali pagati al 13 febbraio 2022 potranno essere comunque utilizzati sino al 31 marzo 2022)
  • 2 fotografie formato tessera di cui una autenticata.
    L'autentica della foto può essere richiesta:

    - dall'interessato, allo sportello della Motorizzazione quando presenta la domanda oppure  presso un Notaio o in Comune (l'autentica della fotografia deve avvenire sul foglio e non dietro la foto.)
  • fotocopia fronte-retro della patente+ originale in visione
  • 1 marca da bollo da 16 euro da consegnare al momento del ritiro della patente Internazionale
  • fotocopia del codice fiscale oppure della tessera sanitaria (se riporta il codice fiscale)

 

I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento. Si informa inoltre che anche la ricevuta postale (o rilasciata dalle competenti autorità di P.S.), attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, è da ritenersi valida ai fini dell'espletamento di tutte le pratiche presentate presso l'Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari. in questo ultimo caso agli atti della pratica dovrà essere allegata, a seconda del caso che ricorre (primo rilascio o rinnovo):
 

- fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;

- fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest’ultimo.

 

Chi può presentare la domanda
 

  • Diretto Interessato esibendo un documento di identità in corso di validità;
  • Persona delegata con documento di identità in corso di validità munita di delega su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità; la suddetta delega deve essere presentata tanto al momento della presentazione della domanda quanto al momento del ritiro del documento richiesto. NB la persona delegata dovrà esibire la patente di guida in originale del delegante come indicato al punto 6).
  • Autoscuola o Studio di Consulenza Automobilistica

     

Se il richiedente non è in possesso di carta di identità italiana,l'identificazione può avvenire tramite documento di riconoscimento equipollente, rilasciato da una amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati.

Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare e legalizzata in prefettura, ovvero da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o notaio.

 

Data di pubblicazione: 17-10-2022

Nuovi codici tariffa per i pagamenti imposte di bollo e diritti della Motorizzazione: Pago Pa.

Sono stati aggiornati i codici di pagamento da selezionare quando si vogliono fare i pagamenti dei diritti della Motorizzazione e delle imposte di bollo attraverso il sistema pagoPa.

I nuovi codici sono i seguenti:
 

-rinnovo patente con duplicato: codice tariffa N004
-visita medica per rilascio patente: codice tariffa N019
 

Rimane invariata la procedura per i pagamenti già illustarta nel precedente articolo

Data di pubblicazione: 27-09-2022

Patente scaduta: cosa si rischia se si guida

La patente di guida, ha una validità legata alla categoria posseduta e all'età del conducente.

La scadenza è riportata  sul documento di guida al punto 4B

Per le patenti A e B la patente va rinnovata:

·         ogni 10 anni per chi non ha ancora compiuto 50 anni

·         ogni 5 anni per chi ha un'età compresa tra i 50 ed i 70 anni

·         ogni 3 anni per chi ha un età compresa tra i 70 e gli 80 anni

·         ogni 2 anni per chi ha più di 80 anni

 

Cosa succede se guida con patente scaduta?

Se si viene sorpresi alla guida con la patente scaduta, si incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 126 del cds che prevede:
 

  • Sanzione pecuniaria che va da 155 a 624 €. A decidere l’importo sono le autorità competenti in base a diversi fattori, fra i quali da quanto tempo è scaduto il documento.
  • Sanzione accessoria del ritiro della patente scaduta da parte delle autorità.

 

Quando si può rinnovare la patente?

La patente si può rinnovare solo quando mancano meno di 4 mesi dalla data di scadenza riportata al punto 5B.

Dal giorno successivo alla data di scadenza non si può più guidare.

 

Fino a quanto tempo dopo la scadenza si può rinnovare la patente?

La patente può essere rinnovata fino a 5 anni dopo la data di scadenza.

Dopo i 5 anni, la conferma della validità della patente è subordinata anche all’esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell’idoneità tecnica alla guida del titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile rilasciano, previa acquisizione della certificazione medica di cui al comma 8 e su richiesta del conducente, una ricevuta di prenotazione dell’esperimento di guida, valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova. L’esperimento di guida consiste nell’esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta. In caso di esito negativo dell’esperimento di guida, la patente è revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova. In caso di assenza del titolare, la patente è sospesa fino all’esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovrà essere richiesto dall’interessato. La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile.
 

 

Come si rinnova la patente se si risiede all'estero
Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Chi ha rinnovato la patente di guida presso un’autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l’obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.

 

Come si rinnova la patente

La patente si rinnova sottoponendosi ad accertamento sanitario (una visita medica), che deve essere effettuato da un medico abilitato ai sensi dell'articolo 119 del cds

Questi medici certificatori appartengono alle seguenti categorie professionali:



-medici militari

-medici della Polizia di Stato

-medici dei  Carabinieri

-medici della Guardia di Finanza

-medici dei Vigili del Fuoco

-medici delle Ferrovie dello Stato

-medici delle ASL

 

E' il medico che al termine della verifica della persistenza dei requisiti psico-fisici, invia telematicamente la comunicazione di idoneità alla Motorizzazione.

La quale provvede ad emettere ed inviare al domicilio del conducente, un duplicato della patente, con i dati relativi alla scadenza, aggiornati.

 

L'invio viene fatto con una lettera assicurata a carico del destinatario (del conducente).

Data di pubblicazione: 19-09-2022

Revoca della patente: adesso il Giudice può vietare di guidare anche le biciclette a pedalata assistita

La revoca della patente, è un provvedimento che annulla e cancella la validità della patente rendendola inutilizzabile.


Leggi qui l'articolo completo su chi revoca la patente e in quali casi

La legge 108 del 22 Agosto 2022, introduce però una novità importante:
viene modificato l'articolo 120 che dispone che, in caso patente revocata per determinati reati, il giudice può disporre anche il divieto (fino alla riabilitazione) di condurre velocipedi a pedalata assistita come le bici elettriche.
Per chi viola questa disposizione la sanzione varia dai 2mila ai 7mila euro oltre che la confisca del mezzo

Data di pubblicazione: 16-09-2022

Limitazione alla guida: cosa cambia per i neopatentati

Con la legge 108 del 5 Agosto 2022, sono state apportate alcune modifiche al codice della strada.

Una di queste riguarda l'articolo 117 del cds che stabilisce i limiti per i neopatentati.


Cosa è cambiato?

Chi consegue la patente di categoria B, per il primo anno non può guidare veicoli che abbiano una potenza specifico riferito alla tara superiore ai 55 Kw/t.

Nei casi di veicoli di cateogia M1 ( veicoli destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote e massimo 8 posti a sedere, oltre a quello del conducente), si applica anche un limite di potenza massima del motore che non deve essere superiore a 70 Kw.

 

La novità riguarda l'introduzione del limite anche per i veicoli elettrici o ibridi.
Infati, per le autovetture elettriche o ibride plug in, il limite di potenza specifica è di 65 Kw/t. Il rapporto tiene conto anche del peso delle batterie.

Queste limitazioni non si applicano ai veicoli adibiti al servio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188 del cds, purchè la persona invalida sia presente sul veicolo.
Le limitazioni non si applicano inoltre, se a fianco del conducente, si trovi una persona che svolga la funzione di istruttore di guida, di età non superiore ai 65 anni che abbia conseguito la patente da almeno 10 anni oppure che abbia una patente di categoria superiore a quella che il conducente sta conseguendo.

 

A quanti Cv corrisponde un Kw?
Ricordiamo, per comodità di calcolo, che 1 Kw corrisponde a 1,36 CV e che per verificare se il nostro veicolo rispetta i limiti per i neopatentati è sufficiente digitare il numero di targa del veicolo sul portaledellautomobilista accedendo da questo link

Data di pubblicazione: 28-08-2022

VERSTAPPEN/RED BULL IMPRENDIBILI, ALLA FERRARI SERVE UN MIRACOLO

utto come prevedibile. Non c’è nulla da fare con questo Verstappen e la sua Red Bull. Titolo mondiale già assegnato? Quasi certamente. L’olandese volante con il suo straordinario successo in Belgio ha portato a 93 i punti di vantaggio sul più vicino degli inseguitori. Nona vittoria stagionale, la terza consecutiva. Ma ciò che più spaventa (gli avversari) non è soltanto il talento di Max, ma la facilità con cui si ha dominato la corsa. Partito 14°, ha subito saltato Gasly che ha avuto un problema in partenza e al dodicesimo giro era già al comando. Vetta che non ha più perso infliggendo distacchi inguardabili agli avversari. Basta pensare ai circa 18 secondi di ritardo con i quali ha tagliato il traguardo il compagno di squadra Perez, i 27 di Sainz, terzo e sul podio, per finire ai 75 accumulati da Leclerc, sesto.
 

Se la RB18 austriaca era già la monoposto più veloce prima della sosta estiva, la Red Bull (ma solo quella di Verstappen...) vista a Spa ha delle prestazioni stratosferiche. E’ perfetta: equilibrata, grande trazione, uso ineguagliabile delle gomme. Sabato avevo sottolineato il cambio «segreto» del telaio della vettura di Verstappen. Ma che dire anche della nuova power unit? Il povero Perez è stato umiliato, ma non aveva a disposizione né lo chassis più leggero, né l’ultima evoluzione del motore, nel suo complesso. Merito di quel «mago» che è il progettista Adrian Newey, insieme con uno stuolo di tecnici di altissimo livello. La squadra è riuscita trasformare quello che poteva essere uno svantaggio, in un autentico ribaltamento dei valori in pista. Parlo della modifica di altezza da terra voluta dalla FIA per eliminare il saltellamento delle vetture. Le Red Bull ora ha veramente messo le ali.
 

Per la Ferrari, come diceva Gino Bartali, «gli é tutto da rifare». Nuova power Unit anche per la F1-75, ma non si è visto alcun progresso, almeno nei confronti del team austriaco. Il terzo posto di Sainz é stato un mezzo miracolo. Lo spagnolo è stato graziato e non ha perso una posizione, soltanto perché la Mercedes di Russel alla fine era messa male come la Ferrari. Leclerc merita un discorso a parte. E’ stato bravissimo al via nell’inseguire come un’ombra Verstappen, ma la sua guida brillante è durata pochissimo. Il monegasco è stato costretto a fermarsi subito ai box per il surriscaldamento del freno anteriore sinistro. Un problema di affidabilità? No mera sfortuna: dopo la gara si è saputo che il guaio é stato causato dalla visiera a strappo gettata proprio da Verstappen e finita nella presa d’aria dell’impianto frenante della «rossa». Dulcis in fundo, cioè a fine gara, Charles è stato richiamato ai box (lui però non voleva fermarsi in quanto considerava l’operazione rischiosa) per montare gomme morbide e tentare il giro veloce. Lui ci ha provato ma non è riuscito anche perché si ètrovato alle spalle di Alonso che difendeva il suo quinto posto. Leclerc ha compiuto comunque negli ultimi metri il sorpasso sullo spagnolo. Manovra inutile perché il problema al freno anteriore aveva mandato in crisi il sistema di riduzione della velocità ai box. Per un centesimo in più i commissari sportivi lo hanno penalizzato di 5 secondi, riportandolo quindi in sesta posizione. Domenica si correrà il GP d’Olanda a Zandvoort, pista di casa per Verstappen. Chissà se Leclerc, e magari anche qualcun altro della Ferrari, faranno in tempo a passare da Lourdes per chiedere un miracolo e annullare il malocchio?

 

Cristiano Chiavegato

Data di pubblicazione: 23-08-2022

Patente a punti: corsi di recupero punti

Patente a punti: quanti punti si perdono per ogni infrazione e come si recuperano i punti persi


Dal 1° luglio 2003 in Italia è in vigore la  patente a punti.

L'articolo 126-bis del Codice della Strada stabilisce che ad ogni automobilista, al momento del conseguimento della patente, vengano "assegnati" 20 punti.

 

Questi possono essere incrementati se non si commettono infrazioni, nella misura di 2 punti ogni 2 anni fino ad arrivare ad un massimo di 30 punti.
 

Nel corso della carriera automobilistica, però, il conducente può perdere i punti in funzione delle infrazioni che commette al codice della strada.

 

Esiste infatti un'apposita tabella (vedi sotto) che stabilisce quanti punti vengono sottratti per ogni singola infrazione.

Le violazioni alle norme del codice  della strada fanno perdere da 1 a 10 punti

Se però il conducente commette più infrazioni contestualmente, i punti persi possono arrivare ad un massimo di 15.

Quindi se, ad esempio, si commettono 3 infrazioni, ognuna delle quali prevede la perdita di 5, 5 e 10 punti, i punti sottratti non saranno 20 ma 15.

 

Attenzione, in ogni caso a non arrivare ad un saldo di 0 punti: in questo caso si è obbligati a sottoporsi ad esame di revisione 

 

Inoltre, commettere  alcune gravi infrazioni, può causare la sospensione o la revoca della patente.
 

Per i neopatentati, (per i primi 3 anni dal conseguimento della patente), commettere infrazioni, comporta la decurtazione del doppio dei punti, rispetto agli altri automobilisti.

 

 

Recupero punti

E' importante sapere però che i punti persi possono essere recuperati attraverso appositi corsi di recupero punti
 

 

Come recuperare i punti della patente
Chi ha subito la decurtazione dei punti della patente ma ha ancora un punteggio superiore a zero, può recuperarli frequentando un Corso di recupero punti presso l’autoscuola o uno dei centri autorizzati dal Ministero dei Trasporti.
 

Se però il titolare della patente ha subito la decurtazione totale dei punti, quindi si trova con 0 punti sulla patente, non sarà possibile frequentare un corso di recupero punti ma dovrà sottoporsi alla revisione della patente. L'istanza di esame di revisione , va presentata entro 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di revisione, pena la sospensione della patente.

C'è poi un anno di tempo per sostenere, una sola volta, l'esame di revisione: se si viene bocciati, scatta la revoca della patente.
 

Durante i 30 giorni l’automobilista può circolare col proprio veicolo, ma prima dello scadere del 30° giorno deve sostenere con esito positivo l’esame di teoria a quiz per ripristinare il punteggio della licenza di guida. Se entro questo periodo il conducente non supera gli esami, è prevista le revoca della patente e bisogna aspettare un anno per il conseguimento di una nuova.
 

Quanto tempo ci vuole per recuperare i punti della patente
I punti si possono anche recuperare per buona condotta, ma solo se il saldo punti non è arrivato a zero ed è inferiore a 20. Il conducente, infatti, riceve un bonus che ripristina i 20 punti se nell’arco di 2 anni non commette alcuna infrazione che comporti la decurtazione di punti.

Se si tratta di un neopatentato il meccanismo di premiazione consente di conferire  un punto all’anno per tre anni.

E' necessario comunque prestare attenzione quando si commette un’infrazione da 5 punti seguita nei 12 mesi successivi da altre 2 infrazioni, non contestuali, da almeno 5 punti: in questo caso è infatti necessario sottoporsi agli esami di  revisione della patente.


 

Come recuperare i punti della patente e come funzionano i corsi di recupero dei punti della patente

Per recuperare i punti della patente, è necessario frequentare un corso di recupero punti.
I corsi di recupero punti sono di due tipi:

 

  • per patenti inferiori (A,1,A,B):
  • Per patenti superiori (C,D,E)

 

Il primo corso dura 12 ore da tenersi nell'arco di 2 settimane e consente di recuperare i punti persi con un massimo di 6 punti, fino al raggiungimento di 20 punti.

Questo significa che se si sono persi 3 punti, il corso consente di recuperare solo 3 punti.

Se i punti persi sono 10, se ne potranno recuperare al massimo 6.

In entrambi i casi, i punti recuperati non devono fare superare la soglia di 20 punti. Quindi se i punti residui erano 15, il corso non consente di recuperare in nessun caso 6 punti perchè il totale farebbe 21.

Il saldo di 20 punti può essere superato esclusivamente attraverso il meccanismo automatico che consente, come detto in precedenza, di ottenere 2 punti aggiuntivi ogni 2 anni (se non si commettono infrazioni): in ogni caso fino al limite massimo di 30.

Il secondo corso (quello per le patenti superiori), consente di recuperare i punti persi con un massimo di 9 punti. Dura 18 ore (invece di 12) ma anche in questo caso, non permette di superare i 20 punti come saldo finale.

 

Al termine del corso e seguite tutte le lezioni previste, viene emesso attestato finale. Una copia di questo attestato sarà trasmessa anche alla Motorizzazione Civile, affinché provveda ad aggiornare il saldo punti.

 

Frequenza del corso

La frequenza al corso di recupero punti è obbligatoria pertanto, le eventuali ore di assenza,devono essere recuperate.
La finalità di questi corsi è di ripassare le norme del Codice della Strada, con particolare riferimento a quegli argomenti che hanno portato alla decurtazione dei punti per i soggetti presenti in aula.

 

Quanto costa recuperare i punti della patente

Il costo del corso per il recupero punti, dipende dal tipo di corso (12 ore o 18 ore) e dall'autoscuola o Ente autorizzato che lo eroga.

Di norma, quello di 12 ore parte da 180€. Quello di 18 ore parte, di norma dai 250€

.

Come verificare quanti punti si hanno nella patente

Per verificare il numero di punti della patente è possibile consultare online il Portale dell’Automobilista, accedendo con le proprie credenziali SPID oppure CIE
Questa verifica è gratuita e richiede solo pochi minuti.

In alternativa è possibile telefonare al numero 848 782 782, disponibile da rete fissa 24 ore su 24. Il servizio ha il costo di una chiamata urbana ed è la soluzione migliore per chi non ha un ottimo rapporto con la tecnologia.

Esistono anche alcune applicazioni per smartphone che risultano molto utili per chi vuole ricevere la comunicazione del saldo punti. Una di questa app è iPatente, accessibile da dispositivi iOS e Android attraverso le stesse credenziali che si usano sul Portale dell’Automobilista.


Quanto pagare per non farsi togliere i punti dalla patente

Se si paga la multa ma non si comunicano i dati del conducente alla polizia, si riceve una seconda multa da 286 euro, ma non si subisce la decurtazione dei punti.

 

Quando non è valida la decurtazione dei punti dalla patente?

La decurtazione dei punti non è valida se la multa non viene notificata al conducente entro 90 giorni dalla violazione.

Non è altresì valida se il conducente, dopo aver fatto ricorso al giudice di pace o al Prefetto, vince il giudizio.

Infine, secondo la giurisprudenza, se l’Amministrazione non comunica all’interessato la decurtazione dei punti in occasione di ogni infrazione al Codice della strada, la sospensione della patente di guida, una volta esauriti i 20 punti complessivi, non è valida. In occasione di ciascuna infrazione l’automobilista deve essere informato della decurtazione dei punti in maniera autonoma e specifica attraverso l’apposita comunicazione da parte dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; inoltre gli deve essere notificata la comunicazione in merito all’esaurimento complessivo dei 20 punti.

I giudici hanno sottolineato come lo scopo delle disposizioni in materia di decurtazione dei punti e sospensione della patente sia quella di consentire ai soggetti destinatari delle sanzioni di “venire a conoscenza della progressiva diminuzione del punteggio complessivo, così da avere la possibilità di frequentare i corsi di recupero appositamente istituiti” che permettono a costoro di riparare alla violazione commessa.
 

È valida la decurtazione punti-patente se il conducente non viene informato?

Secondo la Cassazione, l’automobilista a cui vengono detratti i punti della patente non ha diritto a ricevere una ulteriore comunicazione da parte dell’Anagrafe degli abilitati alla guida. Già il verbale con la contravvenzione contiene l’indicazione dei punti sottratti ed è più che sufficiente. La Suprema Corte ha così ricordato che «… l’accertamento al quale viene fatta risalire l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, della quale deve essere fatta menzione nel verbale di contestazione, è appunto il verbale stesso. Non esiste, in altri termini, un provvedimento che comporti autonomamente e a prescindere dal verbale di accertamento, che detta indicazione contenga, l’applicazione della sanzione accessoria in questione». Le comunicazioni di decurtazione «sono prive di contenuto provvedimentale, consistendo, appunto, in mere comunicazioni all’interessato della variazione, la cui fonte non è altro che il verbale di contestazione» e ancora che «con esse non viene partecipato al privato alcun provvedimento. Il provvedimento è quindi unico, e consiste nel verbale di contestazione».


 

Elenco dei punti sottratti per ogni violazione
 

 

Allegato art. 126 bis. Tabella punti
Norma violata   Punti
Art. 141 Comma 8 5
Comma 9, terzo periodo 10
Art. 142 Comma 8 3
Comma 9 6
Comma 9-bis 10
Art. 143 Comma 11 4
Comma 12 10
Comma 13, con riferimento al comma 5 4
Art. 145 Comma 5 6
Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, e 9 5
Art. 146 Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata 2
Comma 3 6
Art. 147 Comma 5 6
Art. 148 Comma 15, con riferimento al comma 2 3
Comma 15, con riferimento al comma 3 5
Comma 15, con riferimento al comma 8 2
Comma 16, terzo periodo 10
Art. 149 Comma 4 3
Comma 5, secondo periodo 5
Comma 6 8
Art. 150 Comma 5, con riferimento all'Art. 149, comma 5 5
Comma 5, con riferimento all'Art. 149, comma 6 8
Art. 152 Comma 3 1
Art. 153 Comma 10 3
Comma 11 1
Art. 154 Comma 7 8
Comma 8 2
Art. 158 Comma 2, lettere d), g) e h) 2
Art. 161 Commi 1 e 3 2
Comma 2 4
Art. 162 Comma 5 2
Art. 164 comma 8 3
Art. 165 Comma 3 2
Art. 167 Commi 2, 5, e 6 con riferimento a:  
a) eccedenza non superiore a 1 t 1
b) eccedenza non superiore a 2 t 2
c) eccedenza non superiore a 3 t 3
d) eccedenza non superiore a 5 t 4
Commi 3, 5, e 6 con riferimento a:  
a) eccedenza non superiore al 10 per cento 1
b) eccedenza non superiore al 20 per cento 2
c) eccedenza non superiore al 30 per cento 3
d) eccedenza non superiore al 40 per cento 4
Comma 7 3
Art. 168 Comma 7 4
Comma 8 10
Comma 9 10
Comma 9 bis 2
Art. 169 Comma 8 4
Comma 9 2
Comma 10 1
Art. 170 Comma 6 1
Art. 171 Comma 2 5
Art. 172 Commi 10 e 11 5
Art. 173 Comma 3 5
Comma 3 bis 5
Art. 174 Comma 5 per violazione dei tempi di guida 2
Comma 5 per violazione dei tempi di riposo 5
Comma 6 10
Comma 7 primo periodo 1
Comma 7 secondo periodo 3
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida 2
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo 5
Comma 8 2
Art. 175 Comma 13 4
Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a 2
Comma 16 2
Art. 176 Comma 19 10
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b 10
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d) 10
Comma 21 2
Art. 177 Comma 5 2
Art. 178 Comma 5 per violazione dei tempi di guida 2
Comma 5 per violazione dei tempi di riposo 5
Comma 6 10
Comma 7 primo periodo  1
Comma 7 secondo periodo  3
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida  2
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo  5
Comma 8 2
Art. 179 Commi 2 e 2 bis 10
Art. 186 Commi 2 e 7 10
Art. 186 bis Comma 2 5
Art. 187 Commi 1 e 8 10
Art. 188 Comma 4 2
Art. 189 Comma 5, primo periodo 4
Comma 5, secondo periodo 10
Comma 6 10
Comma 9 2
Art. 191 Comma 1 8
Comma 2 4
Comma 3 8
Comma 4 3
Art. 192 Comma 6 3
Comma 7 10
  Comma 2 5


Per le patenti rilasciate successivamente al 1 ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti.
Data di pubblicazione: 09-08-2022

Incidenti in aumento sulle strade: quali le cause e i percorsi più a rischio

La piaga dei morti per incidenti stradali non accenna a placarsi. È quanto emerge nel report Aci-Istat sugli incidenti stradali 2021 che salgono in Italia rispetto all'anno precedente segnato dal lockdown e dai divieti di spostamenti conseguenti alla pandemia da Covid-19. Le vittime sono il 20% in più rispetto al 2020 e si attestano a 2.875 e la fascia di età più colpita è quella tra i 20 e i 24 anni. Un altro aspetto del report evidenzia anche la crescita degli incidenti con i monopattini elettrici, passati in soli dodici mesi da 564 a 2.101.

 

I dati del report

Nel 2021 si sono registrati 151.875 incidenti sulle strade italiane (+28,4% rispetto al 2020) con 2.875 morti, come detto in precedenza, per una media di 7,9 al giorno; mentre i feriti, 204.728 (+28,6%) sono stati 561 al giorno. Valori in aumento rispetto al 2020, ma ancora in diminuzione rispetto al 2019 (-11,8% gli incidenti, -9,4% le vittime e -15,2% i feriti).

Dati che hanno un impatto anche economico stimato in 16,4 miliardi di euro: lo 0,9 % del Pil nazionale (+26% sul 2020).

In totale sono stati 16.448 (+22%) gli incidenti con biciclette e 2.101 con monopattini, registrando 18.037 feriti (+31,6%), oltre ai pedoni investiti (6 morti e 535 feriti). Dato impressionante è il passaggio da 564 a 2.101 degli incidenti con monopattini e i conseguenti feriti da 518 a 1.980 (i guidatori morti sono 9, più 1 pedone deceduto).
 

LEGGI ANCHE - L'invasione dei monopattini elettrici: cosa dice il Codice

 

I luoghi degli incidenti

La maggior quota di incidenti si registra sulle strade urbane (73,1%), ma le vittime si concentrano maggiormente sulle strade extraurbane (47,5%). Invece sulle autostrade avvengono solo il 5% degli incidenti e l’8,6% dei deceduti, ma a preoccupare è l’aumento di questi ultimi (+26,2% in un anno).

Anche se i dati rimangono ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia, su tutti i tratti stradali aumentano incidenti, morti e feriti.

 

L’identikit delle vittime

Sui 2.875 morti totali l’83,3% sono uomini e il 16,7% donne, suddivisi ulteriormente tra conducenti (2.072), passeggeri (332) e pedoni (471). Sono 161 gli occupanti dei mezzi pesanti che crescono addirittura del 44,4% rispetto al 2020, 762 i motociclisti/ciclomotoristi e 229 coloro che fanno utilizzo di biciclette e monopattini elettrici (+30,1%). Proprio in quest’ultima categoria si registra la maggior incidenza di infortuni: ben il 98% dei coinvolti negli incidenti.
 

Le fasce d'età più colpite sono 20-24 e 45-59 anni per gli uomini; 20-24 anni e 70-84 anni per le donne. Preoccupa l’aumento del numero dei morti delle fasce 15-19 anni (+41,7%), 25-29 (+34,9%), 40-49 (+31,5%) e, soprattutto, dei bambini: 28, tra 0 e 14 anni, hanno perso la vita in incidenti stradali nel 2021.
 

LEGGI ANCHE - Niente limiti di potenza per i neopatentati con il "Decreto Infrastrutture 2021"

 

Le cause degli incidenti

Il report recita che per “guida distratta o andamento indeciso” vi sono stati 30.478 incidenti (15,4% del totale), per mancato rispetto di precedenza o semaforo (28.293, il 14,3%) e velocità troppo elevata (19.706, il 10%): queste le tre principali cause che rappresentano ben il 39,7%. Seguono “manovre irregolari” (ad esempio retromarcia, inversione o invasione di corsia) con 15.534 casi (il 7,9%) e mancato rispetto della distanza di sicurezza con 14.081 casi (il 7,1% del totale).

 

LEGGI ANCHE - Controlli Polstrada: auto italiane in pessime condizioni. Ecco cosa rischiano gli automobilisti

 

 

Data di pubblicazione: 18-07-2022

Devi rinnovare la patente e non sai come pagare i bollettini con pagoPa? Guarda questo video

Rinnovo della patente: imposte di bollo e diritti della Motorizzazione

Per rinovare la patente, bisogna fare una visita medica da un medico certificatore abilitato ed inserito nell'apposito elenco del Ministero dei Trasporti.


Prima di fare la vistia, bisogna pagare 16€ di imposte di bollo (prima si pagava con bollettino postale su c/c 4028) e 10,20€ di diritti della Motorizzazione (prima si pagava si pau c/c postale 9001).

Adesso entrambi i pagamenti vanno fatti con pagoPA.
 

Guarda il nostro video tutorial per vedere come fare.


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Data di pubblicazione: 16-07-2022

Patente digitale sullo smartphone:quando arriva e come funziona

Dopo l’introduzione del Nuovo Codice della Strada lo scorso anno che portava molte novità, altre ed importanti si prospettano per gli automobilisti italiani a partire dal 2023. Infatti, il ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao ha presentato in una conferenza stampa lo stato dei progetti italiani relativi al digitale finanziati attraverso il Pnrr in cui ha accennato al wallet (portafoglio elettronico) per rendere digitali tutti i documenti personali con validità in tutta l’Unione Europea.
 

Secondo le parole del Ministro, proprio in questo strumento (che entrerà a far parte dei servizi dell’app IO) “collegheremo tutti i documenti: non ci sarà bisogno di avere una patente cartacea, ma la metteremo direttamente lì, attraverso un QR Code”.
 

La data di partenza del servizio che riguarderà milioni di automobilisti è stata programmata per il mese di marzo 2023, intanto che l’app IO sarà “potenziata enormemente nei prossimi 6-9 mesi” come riferito dallo stesso Colao.

 

COME FUNZIONA

La patente digitale funzionerà con modalità simile a quella del Green Pass utilizzato durante la pandemia da Covid-19, quindi un documento elettronico ma con la possibilità di essere comunque stampato e un QR Code da mostrare in caso di controllo. Come negli Stati Uniti dove il servizio è già presente, il codice fornirà alle forze dell'ordine dati anagrafici del conducente e le informazioni sul documento (dalla scadenza al saldo punti), segnalando immediatamente eventuali sospensioni o anomalie. La validità della patente digitale sarà riconosciuta in tutti i paesi membri dell'Unione Europea.

 

Leggi anche - Vuoi sapere quanti punti hai sulla patente? Adesso la comunicazione è digitale

 

COSA CAMBIA

La svolta digitale del documento di guida permetterà controlli più rapidi e precisi da parte delle forze dell'ordine, mentre per gli automobilisti sarà più facile avere sempre sottomano i documenti grazie all’ormai onnipresente smartphone.

Per le persone meno avvezze alla tecnologia rimane la possibilità di stampare la patente e tenerla come oggi nel portafoglio o in borsa.
 

L’idea della patente digitale potrebbe avere anche ripercussioni di lungo periodo: ad esempio consentire o meno l’accesso ai caselli autostradali per determinate fasce d’età o ai neopatentati, oppure per poter impedire da remoto l’accesso al carsharing a persone con patente scaduta, sospesa o revocata.

 

…MA IL DIGITALE È GIÀ PRESENTE OGGI

In attesa del marzo 2023 già oggi la digitalizzazione nel settore dei documenti per gli automobilisti è già presente e molto apprezzata dagli utenti.

Al momento del rinnovo della patente sono già richiesti elementi in formato digitale. Ad esempio, durante l’accertamento medico-sanitario è proprio il medico stesso che assicura l'idoneità alla guida ad inserire i dati nel portale dell'automobilista tra i quali la scansione di una fototessera e della firma, entrambi in formato digitale .jpg che poi verranno riportati sulla patente in formato card.
 

Per le nuove generazioni e non solo, questa procedure può essere fatta preventivamente dall’automobilista stesso utilizzando l’apposito form sul sito rinnovopatenti.it.

 

Per approfondire leggi - Rinnovo della patente e fototessera: a cosa serve? Come deve essere la fototessera?

 

 

 

 

 

TAG: PATENTE DIGITALE, PATENTE, COLAO, TANSIZIONE DIGITALE

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Data di pubblicazione: 08-07-2022

Scatola nera: sarà obbligatoria in tutta Europa

L'ambizioso obiettivo della Comunità europea è l’azzeramento delle vittime della strada entro il 2050. “Vision zero” è il nome del programma secondo il quale già entro il 2038 si potranno salvare 25.000 vite umane ed evitare 140.000 feriti.
 

In questa ottica è entrato in vigore il 6 luglio in tutta Europa l’obbligo di dotare i nuovi modelli di auto, furgoni, autocarri e autobus in vendita nell’Ue di una serie di dispositivi elettronici, tra cui la cosiddetta "scatola nera" per autovetture. Il suo nome ufficiale è Edr (Event Data Recorder) e servirà a registrare e memorizzare i dati (ad esempio velocità, frenata, attivazione dell’airbag e stato dei sistemi di sicurezza) in caso di incidente stradale. Questa novità, stabilita nel 2019, riguarda per ora solo i nuovi modelli, quelli già omologati e attualmente presenti nei listini delle case sono invece esenti dall'obbligo fino al 2024.
 

Da quella data, infatti, tutti gli esemplari in vendita nelle concessionarie, sia i modelli di nuova omologazione sia quelli già omologati, dovranno disporre delle nuove dotazioni di sicurezza.
 

La scatola nera prevede una serie di dispositivi citati nel regolamento 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, noto come "Regolamento sulla sicurezza dei veicoli". L'elenco è piuttosto lungo: si va dall’adattatore intelligente della velocità all’avviso di disattenzione e stanchezza del conducente, dalla segnalazione dell’arresto di emergenza alla predisposizione per l'alcolock, il dispositivo che rileva il tasso alcolemico del guidatore. E in caso di eccesso impedisce l'avvio del veicolo.
 

In aggiunta, ma solo per i mezzi pesanti sia per il trasporto di cose che di persone, sono previsti sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti situati in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede. In questo caso, però, le date di introduzione saranno posticipate. Anche la futura introduzione del sistema Isa (Intelligent Speed Assistance, un rilevatore di velocità che aiuta a rispettare i limiti imposti dal codice della strada) per gli esperti dell’Etsc "potrebbe costringere i produttori a costruire automobili più sicure, anche se i guidatori faticheranno un po' ad abituarsi". Le caratteristiche legali minime autorizzeranno inizialmente un sistema di solo avviso che presenta un fastidioso segnale acustico, combinato con informazioni sulla velocità rilevata dai segnali stradali tramite la telecamera del veicolo".

 

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Data di pubblicazione: 20-06-2022

Come si guida un auto elettrica? E cosa cambia per la patente?

Rispetto alle auto tradizionali, l'esperienza di guida di un'elettrica è molto diversa: bisogna abituarsi e adottare alcuni accorgimenti per ottimizzare un’andatura ecologica e preservare l'autonomia e l’efficienza del motore elettrico. Leaseplan, società specializzata in leasing e gestione di flotte, ha stilato alcuni suggerimenti utili per sapere come consumare meno energia e ottenere una guida sicura, piacevole e confortevole.
 

La prima differenza sostanziale tra le auto endotermiche e quelle elettriche è l’assenza della frizione: la maggior parte delle BEV (Battery Electric Vehicle) è dotata di una trasmissione a ciclo continuo con riduzione a rapporto fisso. Nelle vetture diesel e a benzina il cambio e la frizione consentono di gestire la potenza e la coppia del motore a combustione, valori non costanti ma variabili durante tutte le fasi. Nelle auto elettriche di ultima generazione la coppia è subito interamente disponibile, per questo non sono necessari cambio tradizionale o frizione: gli stessi rapporti si possono usare per la partenza e la percorrenza in autostrada alle alte velocità. Con una vettura a batteria ricaricabile basta utilizzare i pedali di acceleratore e freno.
 

Per ottimizzare le performance, esistono appositi sistemi per il recupero dell’energia, tra cui la frenata rigenerativa. Questa tecnologia consente di usare una parte dell’energia generata durante la frenata e le decelerazioni per aumentare l’efficienza e incrementare l’autonomia dell’auto elettrica, ricaricando la batteria della BEV per ridurne il consumo energetico.
 

Si può inoltre impostare il livello di incidenza della ricarica selezionando le modalità di guida. Di solito esistono tre opzioni: Eco prevede una maggiore intensità della frenata rigenerativa, Normale per un setting equilibrato, Sport per privilegiare le prestazioni (con un consumo superiore).
 

Naturalmente, un impatto più elevato della frenata rigenerativa penalizza le performance, rendendo l’auto meno reattiva e scattante, una soluzione più indicata dunque per la guida in città e nel traffico. Una modalità meno ecologica valorizza invece lo scatto, per usufruire di tutta la grinta del motore elettrico nei sorpassi e sulle strade extraurbane.
 

Per partire basta premere il pulsante Start, in questo modo si metterà in funzione il motore elettrico anche se l’auto rimarrà perfettamente silenziosa (la normativa prevede che fino a 30 km/h le BEV debbano ora emettere un suono per avvisare i pedoni del pericolo). Si imposta poi il selettore di guida che offre configurazioni Drive, Parking e Retro (per la retromarcia). Avendo a disposizione fin da subito tutta la coppia è necessario prestare attenzione alla partenza, perché la vettura scatta in modo considerevole. Opportuno accelerare con prudenza, evitando scatti improvvisi e sprechi di energia.
 

In marcia l'auto si guida come una normale vettura a motore termico, però con sensazioni diverse. Cambia ad esempio la percezione della velocità ed è bene adottare cautela nel rispetto dei limiti di velocità. L’accelerazione istantanea permette di raggiungere i 50 km/h in pochi istanti, dunque è essenziale moderare le reazioni.
 

Un’altra differenza tra le auto a zero emissioni e le endotermiche è la diversa strumentazione, una caratteristica subito evidente quando si sale a bordo di una BEV. Non vengono indicati i giri del motore e al posto dei classici indicatori ci sono display digitali che visualizzano le informazioni sul consumo energetico e l’autonomia residua della batteria, oltre ovviamente alla velocità. Bisogna sempre fare attenzione all’autonomia rimanente, pianificando i tragitti in base alla presenza di stazioni di ricarica compatibili con il proprio veicolo, operazione che viene spesso agevolata dal sistema di navigazione di bordo.
 

Lo stile di guida di un’auto elettrica influisce in modo significativo sul consumo energetico, per questo si deve privilegiare una guida tranquilla e rilassata rispetto a un approccio più sportivo e aggressivo. La frenata rigenerativa è uno strumento essenziale per ottimizzare i consumi e questo sistema va sfruttato il più possibile adottando ad esempio una lunga decelerazione al posto di una frenata breve e intensa. Alcune vetture sono dotate del sistema e-pedal, che consente di guidare utilizzando esclusivamente l'acceleratore: quando lo si rilascia, l'auto rallenta fino a 5 km/h o frena completamente in autonomia. Soprattutto in autostrada, una riduzione della velocità di 10-15 km/h può garantire decine di chilometri in più di autonomia. Con dei piccoli accorgimenti è possibile rendere la guida davvero sostenibile, ricordandosi di utilizzare in modo moderato anche i sistemi di bordo più energivori come il climatizzatore.


 

Cosa cambia per la patente?
Se la patente è stata conseguita sostenendo l'esame con il cambio manuale  (quello tradizionale non automatico), la nostra patente ci consente di guidare sia auto dotate di cambio manuale che di cambio automatico,

Pertanto, essendo le auto elettriche non dotate di cambio meccanico, le possiamo guidare senza fare nulla.

Se invece, la patente è stata conseguita, sostenendo l'esame con una vettura dotata di cambio automatico, sulla patente è stato riportato il codice armonizzato 78.
 

Cos'è il codice armonizzato 78?
E' la circolare del Ministero dei Trasporti del 24.01.2013  che ha stabilito le caratteristiche dei veicoli con i quali si deve sostenere l'esame esami di guida, chiarendo che questi potranno essere dotati di cambio manuale o di cambio automatico.

Qualora il candidato sostenga la prova pratica di guida, su veicolo con cambio diverso da quello manuale, sulla sua futura patente di guida, in corrispondenza della categoria B1, sarà annotato il codice UE armonizzato “78”.

Questo significa che se l'esame di guida viene sostenuto con un veicolo dotato di cambio automatico, il titolare della patente non potrà guidare veicoli di categoria B1 dotati di cambio manuale, se non dopo aver sostenuto specifica prova integrativa.

 

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Data di pubblicazione: 18-06-2022

Dal 2035 solo auto elettriche: cosa cambia per la patente di guida?

Riunito in sessione plenaria a Strasburgo, l'Europarlamento ha approvato con 339 voti a favore, 249 contro e 24 astenuti la proposta della Commissione europea che prevede lo stop alle vendite di nuove auto con motori endotermici (benzina e diesel, ma anche bifuel a metano e Gpl) in tutta Europa dal 2035. La proposta era inclusa nel pacchetto di misure "Fit for 55" per il contenimento dell'inquinamento .
 

Questo voto, peraltro in parte prevedibile, apre un'ulteriore fase delle procedure di approvazione delle normative: l'iter infatti non è concluso, adesso il testo dovrà essere sottoposto al cosiddetto "trilogo", il processo di trattative tra Consiglio Ue, Commissione e Parlamento. Poi dovrà essere recepito dalle singole nazioni: non è del tutto esclusa qualche ulteriore richiesta di deroghe. In ogni caso le vetture termiche immatricolate entro il 2035 potranno continuare a circolare.
 

Bocciati dalla votazione nell'aula di Strasburgo anche gli emendamenti che tentavano di mitigare gli effetti del bando alle ICE ( vetture termiche) come quello presentato dal PPE che prevedeva una riduzione del target elettrico del 90% e non del 100% al 2035. Avrebbe salvato la possibilitè di vendere ancora, dopo la data indicata, un 10% di modelli tradizionali. Un emendamento bocciato prevedeva inoltre la possibilità di includere i biocarburanti tra le alimentazioni alternative per ridurre le emissioni. Invece dal 2035 i costruttori dovranno immettere sul mercato vetture esclusivamente full-electric, rinunciando anche alle ibride che prevedono l'abbinamento con un propulsore termico.
 

Si salva invece, per ora, la Motor Valley italiana, il distretto dell'Emilia Romagna dove operano molte case specializzate in modelli sportivi di nicchia. Il parlamento Ue ha infatti approvato l'emendamento bipartisan firmato da eurodeputati italiani di tutti gli schieramenti per prolungare la deroga dal 2030 al 2036 alle regole comunitarie sugli standard di emissione della CO2 per i costruttori con volumi produttivi inferiori alle 10 mila unità (per le auto) e fino a 22mila per i furgoni. Ferrari e Lamborghini, per citare i nomi più prestigiosi, dunque, potranno allontanare un po' il passaggio obbligato all'elettrico puro.
 

La normativa approvata dall'Europarlamento ha suscitato reazioni non sempre positive. "Sono 70.000 i posti di lavoro a rischio nell'industria automotive, legata alla produzione di componenti che non serviranno per l'elettrico" ha commentato il direttore dell'Anfia Gianmarco Giorda. "L'elettrico a oggi non è in grado di compensare la perdita di posti di lavoro, non basta costruire colonnine di ricarica o altri componenti. Servono piuttosto azioni per portare in Italia pezzi di filiera legati alla produzione di batterie per le auto elettriche".
"E' una soluzione molto ideologica e poco realistica" ha detto  il viceministro allo Sviluppo Economico, GIlberto Pichetto. "Difficile immaginare come sarà il 2035. Bisognava ridurre le emissioni in modo graduale tenendo conto della realtà che stiamo vivendo: il mercato è in forte calo, continua a svilupparsi la ricerca per motori endotermici sempre meno inquinanti e sono necessarie misure sociali per tutelare i lavoratori interessati alla transizione".


Cosa cambia per la patente?
Se la patente che abbiamo, è stata conseguita sostenendo l'esame con il cambio tradizionale (non automatico), non cambia nulla. Con la aptente, infatti si potranno guidare sia le auto con cambio automatico, quindi anche quelle elettriche, che quelle con cambio tradizionale, sempre più in via di estinzione.

Se invece, la patente è stata conseguita, sostenendo l'esame con una vettura dotata di cambio automatico, sulla patente è stato riportato il codice armonizzato 78.
 

Di cosa si tratta?
E' la circolare del Ministero dei Trasporti del 24.01.2013  che ha stabilito le caratteristiche dei veicoli con i quali si deve sostenere l'esame esami di guida, chiarendo che questi potranno essere dotati di cambio manuale o di cambio automatico.

Qualora il candidato sostenga la prova pratica di guida, su veicolo con cambio diverso da quello manuale, sulla sua futura patente di guida, in corrispondenza della categoria B1, sarà annotato il codice UE armonizzato “78”.

Questo significa che se l'esame di guida viene sostenuto con un veicolo dotato di cambio automatico, il titolare della patente non potrà guidare veicoli di categoria B1 dotati di cambio manuale, se non dopo aver sostenuto specifica prova integrativa.

 

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Data di pubblicazione: 02-06-2022

Permesso provvisorio di guida per visita in Commissione medica Locale

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
 

Circolare prot. n. 15753 del 13 maggio 2022
 

Oggetto: Permesso di guida provvisorio ex art. 126, co. 8-bis, Codice della strada – Nuove istruzioni operative per il rilascio.
 

Si fa seguito alle circolari prot. n. 29323 del 20 ottobre 2020 e prot. n. 2257 del 22 gennaio 2021, per aggiornare le istruzioni operative relative a quanto in oggetto.
Come è noto, la circolare prot. n. 29323 del 20 ottobre 2020 - dato atto del nuovo comma 8-bis in seno all’articolo 126 CdS e della necessità di implementazione delle funzioni necessarie alle CML per interrogare una patente al fine di consentire la "verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività", nonché di informatizzazione di tutte le fasi del procedimento relativo al rilascio del permesso provvisorio in parola da parte delle stesse -, disponeva che il permesso provvisorio di guida fosse rilasciato:
 

  • in via transitoria con le modalità già introdotte con circolare prot. n. 18789 dell'8.07.2020 (cd. permesso di guida provvisorio on line generato - attraverso l’apposita funzione "Rilascio permesso di guida provvisorio” presente sul Portale dell’Automobilista -, dal titolare della patente da rinnovarsi presso la CML previo accredito sul Portale stesso ed accesso con SPID, oppure da un’autoscuola o uno studio di consulenza automobilistica per conto del richiedente);
  • a regime, dalle CML (ivi compresi gli uffici dalle stesse preposti alla prenotazione delle visite, debitamente muniti di credenziali ad hoc).
     

Con la circolare prot. n. 2257 del 22 gennaio 2021 si è disposto che dal 1° febbraio 2021 le CML potessero rilasciare i permessi di guida provvisori, secondo la procedura informatizzata ivi descritta e le relative fasi.
Tuttavia la citata circolare prot. n.2257 ribadiva che: “…(omissis)… a decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino a data che sarà comunicata con successivo provvedimento di questa Direzione Generale, nella fase di passaggio dal regime transitorio a quello definitivo, il permesso provvisorio di guida sarà rilasciato tanto con la procedura di cui alla più volte citata circolare prot. n. 18789 dell'8.07.2020, quanto dalle CML o dagli uffici delle stesse che saranno stati a tal fine abilitati a mezzo delle apposite su citate credenziali aggiuntive: tanto al fine di garantire la massima efficienza del servizio all' utenza nella naturale fase di sperimentazione ed addestramento dei nuovi soggetti preposti al rilascio.”.
 

Precisava, infine, che le procedure di rilascio del permesso di guida provvisorio on line, di cui alla circolare prot. n. 29323 del 20/10/2020, erano state implementate con le funzionalità di verifica dell'eventuale sussistenza di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e che pertanto, sussistendone, il sistema avrebbe generato allegati conformi a quelle di cui agli allegati 3 o 4 della circolare 2257 del 22 gennaio 2021.
 

Tanto premesso, a distanza di oltre un anno da quest’ultima circolare, appare necessario riconsiderare le attuali procedure di rilascio sotto i seguenti profili:
 

  • progressiva transizione verso il regime definitivo;
  • superamento della logica emergenziale sottesa dalla circolare prot. n. 18789 dell’8 luglio 2020 e, per l’effetto, 
    • ricollocazione della procedura di rilascio del provvedimento in parola - che costituisce a tutti gli effetti un titolo abilitativo alla guida, sia pure alle condizioni e nei limiti che gli sono propri – nell’ambito delle competenze dei soggetti istituzionalmente deputati al loro rilascio e quindi gli UMC, gli studi di consulenza automobilistica e le autoscuole, nonché le CML;
  • rivalutazione delle condizioni imposte dalla legge per il rilascio del premesso di guida in parola.
     

Pertanto, al fine di sistematizzare le disposizioni in materia, si dispone quanto segue.

L’articolo 126, co. 8-bis, CdS dispone che: “Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida
che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.”.
 

Dal tenore letterale di quanto sopra riportato si evince che, ai fini dell’ottenimento di tale permesso di guida:
 

  1. non è richiesto che il titolare della patente di guida da rinnovarsi presso CML si prenoti presso quest’ultima prima della scadenza di validità della patente posseduta né che chieda il permesso di guida provvisorio prima del medesimo termine: in parte de qua sono dunque modificate le precedenti istruzioni impartite.
    È evidente che resta preclusa la guida tra la data di scadenza della patente posseduta e quella di rilascio del permesso provvisorio;
  2. è invece necessario che, prima della richiesta di rilascio del permesso provvisorio, sia stata prenotata la prescritta visita di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica presso la commissione medica locale;
  3. è essenziale che non sussistano condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10;
  4. il titolare della patente non deve sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.
     

Pertanto, a decorrere dal 18 maggio 2022 e fermo restando quanto esposto nei punti da 1 a 4:

  1. con riferimento al permesso di guida provvisorio rilasciato dalle CML (ivi compresi gli uffici dalle stesse preposti alla prenotazione delle visite, debitamente muniti di credenziali ad hoc) sono confermate le istruzioni di cui alla circolare prot. n. 2257 del 22/01/2021 (e relativi allegati da 1 a 5). Per l’espletamento della relativa procedura è dovuto il pagamento della tariffa D1.
  2. con riferimento al permesso di guida provvisorio rilasciato on line, attraverso l’apposita funzione "Rilascio permesso di guida provvisorio” presente su Il Portale dell’Automobilista, a decorrere dal 18 maggio 2022 potrà essere richiesto esclusivamente tramite le autoscuole o gli studi di consulenza automobilistica che utilizzeranno la predetta funzione di rilascio del permesso di guida provvisorio per conto del richiedente.
    Limitatamente a tali soggetti, restano a tal fine confermate le istruzioni di cui alla circolare prot.n. 18789 dell’8 luglio 2020 come integrate dagli ultimi capoversi della circolare prot. n. 2257 del 22/01/2021 (e relativi allegati 3 e 4) con riferimento alla presenza di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
    Il permesso di guida provvisorio rilasciato dalle autoscuole e dagli studi di consulenza automobilistica è conforme al modello di cui all’allegato 1 della presente circolare, che reca in calce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l’operatore dell’autoscuola o dello studio di consulenza automobilistica dovrà firmare digitalmente: tanto ai fini dell’assunzione di piena responsabilità della corrispondenza dei dati digitati nell’apposita funzione preordinata al rilascio del permesso di guida in parola con quelli riportati nei documenti originali esibiti dal titolare del permesso stesso ed, in prima istanza, della sussistenza di una prenotazione presso una CML.
    Il documento, firmato digitalmente, deve essere custodito, ed esibito a richiesta, a cura dell’autoscuola o dello studio di consulenza automobilistica che lo ha rilasciato. Per l’espletamento della relativa procedura è dovuto il pagamento della tariffa D1.
  3. il conducente potrà presentare richiesta di rilascio del permesso di guida provvisorio anche direttamente all'Ufficio della Motorizzazione. Il permesso di guida provvisorio è conforme al modello di cui all’allegato 1 della circolare prot. n. 29323 del 20/10/2020. Per l’espletamento della relativa procedura è dovuto il pagamento della tariffa D1.
     

Per mera completezza espositiva si rammenta, altresì, che le procedure di rilascio del permesso di guida provvisorio, come sopra modificate, si applicano anche nei casi di prenotazione di accertamento sanitario presso la commissione medica locale ai fini del rilascio degli attestati previsti dall'art. 115, comma 2, lettere a) e b), CdS.
Si rammenta ancora che, ai fini del controllo su strada da parte degli organi di Polizia preposti, il conducente dovrà esibire:
 

  • la patente posseduta;
  • il permesso di guida provvisorio recante un codice univoco, generato dal Portale dell'Automobilista, utile a verificarne – previo collegamento al predetto Portale ed inserimento del numero di patente -, l’autenticità;
  • la ricevuta di prenotazione della visita sanitaria rilasciata dalla CML.
     

Il permesso di guida provvisorio abilita alla guida fino alla data in esso riportata.
È soppressa ogni disposizione in contrasto con quanto previsto dalla presente circolare.
 

La presente è inviata alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con preghiera di fornire le conseguenti indicazioni operative agli organi di polizia stradale.

Ing. Pasquale D’Anzi

Data di pubblicazione: 22-05-2022

Guida senza patente: quali sono le sanzioni e cosa si rischia

Il Codice della Strada all’articolo 116 comma 1 stabilisce che chiunque si metta alla guida di un veicolo a motore deve essere in possesso di una patente di guida valida della categoria prevista per il tipo di veicolo che si deve guidare e cita testuali parole: “Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali”.
 

Questa norma è valida per tutte le strade pubbliche e su quelle private adibite ad uso pubblico, mentre invece non vale su strade completamente private, piste, autodromi.
 

La storia relativa a questa violazione è passata più volte da modifiche relative soprattutto alla sua natura di reato o meno: nel 1993 era considerata tale, nel 1999 viene depenalizzata, nel 2007 ripenalizzata e nel 2016 un nuovo ripensamento che la depenalizza nella maggior parte dei casi.

 

Le sanzioni per chi guida senza patente

Le sanzioni previste per chi viene colto alla guida di un mezzo senza avere la patente sono disciplinate dall’articolo 180 comma 7 del Codice della Strada ai sensi del quale: “Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 42 a 173 €. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 26 a euro 102”.
 

Con la depenalizzazione del 2016 le forze dell’ordine possono applicare esclusivamente una sanzione amministrativa di questo importo.
 

È bene ricordare che qualora ci si rifiuti, senza giustificato motivo, di presentarsi presso gli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti si sarà soggetti ad una ulteriore multa con importi da 430 a 1.731 euro a meno che non sia possibile verificare da parte degli stessi organi di polizia la correttezza delle informazioni presso banche dati pubbliche.
 

Bisogna però fare delle distinzioni perché il conducente che sta guidando senza patente si può trovare in una delle seguenti casistiche:
 

  • non ha mai conseguito la patente o gli è stata revocata definitivamente
  • ha la patente, ma è scaduta la validità
  • la sua patente è sospesa
  • ha la patente revocata
  • ha dimenticato la patente
  • è al volante con patente smarrita o rubata
  • ha una patente estera ed è residente in Italia da oltre 1 anno
     

Analizziamo ora nel dettaglio alcuni dei casi e le loro specificità.

 

Guida con patente mai conseguita o revocata

Guidare un veicolo per cui non si è mai conseguita la corrispettiva patente aumenta la gravità dell’illecito. Ad oggi, seppure si tratti soltanto di illecito amministrativo, la multa è elevata: dai 5.000 € (ridotti a 3.570 se il pagamento avviene entro i cinque giorni) ai 30.000 €, a cui si aggiunge il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.
 

La stessa sanzione si applica nel caso di patente revocata, con atto già notificato, o nel caso in cui il conducente sia stato ritenuto permanentemente inidoneo alla guida dalla Commissione Medica Locale.
 

Leggi qui l’approfondimento: Revoca della patente: da chi è disposta, per quali motivi, come fare ricorso
 

Attenzione anche a chi prestate l’auto: l’incauto affidamento di un veicolo a persona senza patente fa scattare la sanzione prevista dall’articolo 116 comma 14 del Codice della Strada con esborsi da 398 a 1.595,00 €.

 

Guida con patente scaduta

Il Codice della Strada, nell’articolo 126 al comma 11, stabilisce due tipi di sanzioni per chi guida con la patente scaduta: una pecuniaria ed una accessoria.
 

La sanzione pecuniaria prevede il pagamento di una somma che va da 155 a 624 € e a decidere l’importo sono le autorità competenti in base a diversi fattori, fra i quali da quanto tempo è scaduto il documento.
 

La sanzione accessoria è il ritiro della patente scaduta da parte delle autorità, senza perdita dei punti della stessa.
 

Il guidatore sorpreso alla guida con il documento scaduto, dopo aver pagato la sanzione, ha tempo 10 giorni per sottoporti alla visiti medica e poter ritirare la patente presso la polizia locale, altrimenti oltre i 10 giorni il documento verrà consegnato alla Prefettura in attesa di rituro.
 

Ricapitolando, tra sanzione e costi di rinnovo, per aver guidato con patente scaduta si può arrivare a circa 800 € di esborso. Meglio ricordare che la patente può essere rinnovata fino a 4 mesi prima della scadenza ufficiale, che per le nuove patenti europee il giorno della scadenza del documento coincide con quella del proprio compleanno e, in caso di incidente, la maggior parte delle compagnie assicurative non risarciscono i danni causati.
 

Per tutte le informazioni qui una guida dettagliata: Patente che scade? Ecco tutto quello che devi sapere per il rinnovo della patente

 

Guida con patente sospesa

In generale, le sanzioni per guida con patente sospesa sono una multa da 2.050 euro fino a 8.202, la revoca patente e il fermo veicolo per 3 mesi.

Per approfondire l’argomento clicca qui: Sospensione della patente: quando si applica e cosa fare per riaverla

 

Guida con patente smarrita o rubata

In questa casistica si applicano le multe descritte nel paragrafo generale tra i 42 e i 173 €, ma il conducente avrà l’obbligo di presentarsi agli organi di Polizia entro 48 ore per sporgere la denuncia di smarrimento e, contestualmente, presentare richiesta per una nuova patente di guida.
 

Verrà rilasciato all’automobilista un permesso di circolazione provvisorio della durata di 90 giorni con il quale potrà continuare a guidare senza incorrere in sanzioni ulteriori ed entro 45 giorni dalla presentazione dell’istanza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invierà la nuova patente.

 

Guida con patente estera e residenza italiana

In Italia è possibile guidare con le patenti rilasciate nell’Unione Europea, che sono equiparate a quelle nostrane, e anche con le patenti extracomunitarie come descritto nell’articolo 135 del Codice della Strada. La discriminante nasce nel momento in cui il guidatore sia anche residente nel territorio italiano.
 

Nel caso di possesso di patente UE al momento della scadenza dovrà essere convertita in quella italiana.
 

Nel caso di patente non comunitaria c’è l’obbligo di conversione per i residenti entro 12 mesi.
 

Se il guidatore è residente in Italia da più di un anno e circola con una patente rilasciata da uno Stato estero extraUE ancora valida, pagherà una multa di importo compreso tra i 155 e i 625 €. Inoltre, la patente sarà ritirata e verrà trasmessa all’Ufficio della Motorizzazione Civile per la conversione.
 

Nel caso, invece, che guidi con una patente extracomunitaria non più valida incorrerà in una sanzione tra i 2.257 e i 9.032 € e il veicolo sarà sottoposto al fermo amministrativo.

 

Così diventa reato guidare senza patente

Anche con la depenalizzazione del 2016 ci sono dei casi in cui la guida senza patente costituisce reato con annessa denuncia all’autorità giudiziaria, arresto fino a un anno, ritiro della carta di circolazione e sequestro del veicolo ai fini della confisca (a meno che non appartenga a persona estranea al reato). I casi sono:
 

  • se c’è recidiva/reiterazione nel biennio
  • se la persona è sottoposta a misura di prevenzione (non si applica la norma depenalizzata o la sanzione penale in caso di reiterazione, ma l'arresto da 6 mesi a 3 anni)

 

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TAG: PATENTE, SANZIONI, GUIDA SENZA PATENTE

Data di pubblicazione: 19-04-2022

Revisione della patente di guida: da chi è disposta e quando viene richiesta

REVISIONE PATENTE
Art-128 cds



La revisione della patente di guida è un provvedimento che può essere disposto dalla Motorizzazione civile o del Prefetto, quando:
 

-vi sono dubbi sulla permanenza dei requisiti fisici o psichici prescritti 
-vi sono dubbi sulla permanenza dell'idoneità tecnica alla guida
-quando il conducente perde tutti i punti sulla patente 
 

Dubbi sulla permanenza dei requisiti fisici o psichici
Se vi sono dubbi sulla permanenza dei requisiti fisici o psichici, viene disposta una visita medica presso la Commissione Medica Locale, che stabilirà se il conducente può continuare a mantenere la propria patente oppure se la patente  deve essere sospesa per un certo periodo di tempo o revocata definitivamente.
L'esito della visita medica viene comunicato agli uffici competenti affinchè possano emettere  gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.


La visita medica presso la commissione medica locale, è sempre disposta nei seguenti casi:

•    guida in stato di ebbrezza grave o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
     (violazione articoli  186 e 187 codice della strada)
•    in caso di coma di durata superiore alle 48 ore
•    quando alla guida vi sia un minorenne che ha commesso infrazioni che comportano
      la sospensione della patente
•    a seguito di incidente che ha provocato lesioni gravi a persone
 

Dubbi sulla permanenza dell'idoneità tecnica alla guida
Quando vi sono dubbi, sulla permanenza dell'idoneità tecnica alla guida, viene disposta la revisione tecnica, in pratica bisognerà sottoporsi ad  un nuovo esame di teoria e guida.
 

L’accertamento dell’idoneità tecnica della patente di guida è la verifica del permanere delle capacità tecniche del titolare della patente stessa. Il conducente titolare di patente per la quale è disposta la revisione può presentarsi all’esame di revisione sia come privatista sia come allievo di  una scuola guida.

Il conducente titolare di patente per la quale è disposta la revisione deve sottoporsi ad  una prova di teoria superata la quale accede ad una prova pratica di guida.
L’esito negativo della prova di teoria imlìplica la non ammissione alla prova pratica e la revoca della patente di guida. L’esito negativo della prova pratica di guida, comporta comuque la revoca della patente di guida. 
L’accertamento dell’idoneità tecnica della patente di guida è superato solo se la prova teorica e la prova pratica hanno esito positivo.
 

Prova di teoria: come si svolge    
La prova teorica, viene svolta  attraverso un sistema di schede quiz informatizzate, e viene tenuta presso le sale esami degli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile.
 

Come sono fatti i Quiz per l'esame teorico di revisione
I quiz che compongono la scheda dell'esame sono simili a  quelli appartenenti al listato Ministeriale per il conseguimento della patente di cui si è titolari: ad esempio, chi deve sostenere un esame di revisione della patente B, dovrà  rispondere alle stesse domande previste  per l'esame di conseguimento della patente B. 
Stessa cosa per la revisione della patente AM ecc.



    
     
Prova pratica di guida: come si svolge    
La prova pratica di guida  è effettuata in apposita giornata successiva alla sessione degli esami di teoria. Nel caso di revisione della patente di guida con provvedimento di sospensione della stessa, l'esame di revisione sarà effettuato dopo il periodo di sospensione.


Veicoli utilizzabili per la prova pratica
La prova pratica può svolgersi su veicolo non munito di doppi comandi; in ogni caso a tutela della sicurezza e incolumità dell’esaminatore e degli altri utenti della strada, il candidato deve essere accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 122 C.d.S.
Il conducente titolare di patente per la quale è disposta la revisione, prima di iniziare la prova pratica con veicolo privato deve esibire:

a) patente di guida ovvero, nel caso di patenti ritirate dalle competenti Autorità e non restituite al titolare, autorizzazione ad esercitarsi alla guida rilasciato dall’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile.
b) carta di circolazione del veicolo con il quale intende effettuare la prova pratica. Dal documento deve risultare che il veicolo è intestato al conducente titolare di patente per la quale è disposta la revisione. Qualora il veicolo sia di proprietà di terzi, si consente l’uso del veicolo per la prova pratica purché sia compilato l'apposito modulo;
c) certificato di assicurazione R.C. in corso di validità.


Programma della prova pratica di guida
Per la prova pratica, il conducente titolare di patente per la quale è disposta la revisione dovrà dimostrare di osservare in concreto le norme di comportamento e di essere in possesso della dovuta perizia tecnica. In pratica dovrà sottoporsi ad un esame di guida del tutto simile a quello sostenuto quando si consegue la patente.


Richiesta di declassamento
Quando il conducente, titolare di patente superiore (C, Ce, D,D-E) per la quale è disposta la revisione, non ha interesse a conservare la patente di guida di quella categoria può avanzare all’ufficio della Motorizzazione richiesta scritta al fine di sostenere l’esame di revisione per una patente di categoria inferiore. In questa eventualità, dopo il superamento dell’esame con esito favorevole, sarà ritirata la patente superiore e rilasciata una nuova patente di categoria inferiore.
Alla richiesta di iscrizione all’esame di revisione, gli addetti allo sportello patenti comunicano al conducente, titolare di patente per la quale è disposta la revisione, la data di presentazione per le prove d’esame.
 

Revisione tecnica a seguito di perdita completa dei punti sulla patente
Dal 1° luglio 2003 in Italia è in vigore la cosiddetta patente a punti.
La normativa di riferimento è quella prevista dall’articolo 126-bis del Codice della Strada: stabilisce che ad ogni automobilista, al momento del conseguimento della patente, vengano "assegnati" 20 punti.
 
Questi possono essere incrementati se non si commettono infrazioni, nella misura di 2 punti ogni 2 anni fino ad arrivare ad un massimo di 30 punti.
 
Nel corso della carriera automobilistica, però, il conducente può perdere i punti in funzione delle infrazioni che commette al codice della strada.
Quando il numero di punti a disposizione della propria patente scende a zero,il titolare deve sottoporsi alla revisione tecnica della patente di guida , in pratica deve rifare gli esami di teoria e di guida in modo che venga verificato che il conducente abbia ancora i requisiti tecnici previsti dalla legge.
E' necessario sottoporsi agli esami di revisione della patente anche chi dopo la notifica della prima violazione, che comporti una perdita di almeno 5 punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti.


Quanto tempo c'è per sottoporsi all'esame di revisione della patente
Chi ha ricevuto il provvedimento di revisione della patente, ha tempo 30 giorni per presentare istanza per l'esame: se non la presenta, scatta la sospensione della patente.
    
Come si presenta la domanda per sottoporsi ad esame di revisione della patente di guida
Per fare domanda di esame di revisione è necessario presentare un'istanza su apposito modulo (si veda allegato alla circolare prot. 117) + copia del provvedimento di revisione + eventuale certificato medico della CML (se lo impone il provvedimento di revisione).
L'istanza ha validità 1 anno e consente di sostenere gli esami (1 di teoria e 1 di pratica) per una sola volta: se si è bocciati in una o nell'altra prova, si è soggetti alla revoca della patente.
Se si passa l'esame di teoria ma non si ha tempo di fare l'esame di pratica, si può richiedere una nuova istanza ma dell'esito positivo dell'esame sostenuto in precedenza non si tiene conto: bisogna rifare anche l'esame di teoria. 

Revoca della patente e nuovo conseguimento
Quando la patente è stata  revocata, è possibile conseguire una nuova patente di guida: tuttavia, in questo caso si viene considerati a tutti gli effetti dei neopatentati, pertanto sarà necessario svolgere le esercitazioni obbligatorie con l'istruttore di guida (circolare prot. 10162 del 2 maggio 2016)
    
 

Data di pubblicazione: 11-04-2022

Validità delle patenti: quando scadono, per quanto tempo vengono rinnovate

La scadenza della patente si legge al punto 4b del documento di guida.




Però abbiamo approntato uno schema semplice e chiaro per capire tutte le scadenze, in funzione dell'età del conducente, della categoria di patente posseduta e del numero di anni di validità concessi dopo il rinnovo.



(*) Dopo i 65 anni la patente C o CE abilita a condurre veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 20 t.
Il rinnovo deve essere effettuato ogni 2 anni con visita in Commissione medica locale.
Per guidare, fino a 68 anni, veicoli superiori a 20 t occorre uno specifico attestato rilasciato da una Commissione medica locale (vedi nota successiva)
                        
(**) Dopo i 65 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente CE autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico maggiore di 20 t occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale; dopo i 68 anni non si possono più condurre questi veicoli.
                        
(***) Dopo i 60 anni le patenti D1 o D consentono di guidare solo i veicoli previsti con la patente B, mentre le patenti D1E e DE abilitano alla guida solo dei veicoli per i quali è richiesta la patente BE. Per guidare, fino a 68 anni, i veicoli abilitati dalle patenti D1, D1E, D, DE occorre uno specifico attestato rilasciato da una Commissione medica locale (vedi nota successiva)
                        
(****) Dopo i 60 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente D1, D1E, D e DE autobus, autocarri, autotreni, autosnodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale; dopo i 68 anni non si possono più condurre questi veicoli.
                        
(*****) Dopo i 65 anni chi è in possesso di patente D o DE conseguita entro il 30/9/2004, che consente la guida dei veicoli abilitati, rispettivamente, dalla patente C e CE, per poter continuare a condurre questi mezzi deve rispettare le regole di rinnovo previste per le patenti C e CE.
                        
(******) Il rinnovo di una patente speciale deve essere effettuato sempre in Commissione medica locale.


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Data di pubblicazione: 04-04-2022

Revoca della patente: da chi è disposta, per quali motivi, come fare ricorso

La revoca della patente, è un provvedimento che annulla la validità della patente rendendola inutilizzabile indipendentemente dal ritiro del documento da parte delle forze dell'ordine. Quindi anche se fisicamente nelle mani del conducente, la patente non è più valida e non autorizza alla guida.

Chi dispone la revoca della patente
E' un provvedimento disposto dagli Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri oppure dalla Prefettura
 

Quando è prevista la revoca della patente
•    quando il titolare non sia più in possesso permanentemente dei requisiti psico-fisici prescritti
•    quando il titolare sottoposto a revisione ai sensi dell’art. 128, risulti non più idoneo
•    quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.

 
Inoltre, la patente di guida è revocata dagli Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri:

•    per gravi violazioni al codice della strada e per cattiva condotta
•    per recidiva
•    per guida con patente sospesa o per violazioni del Codice della Strada ;
•    per provvedimento dall'Autorità giudiziaria ;
•    per mancanza dei requisiti morali .
 

La patente di guida è invece revocata dal Prefetto

•    ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza
•    a persone che sono o sono state sottoposte a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n.1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), come sostituita dalla legge 3 agosto 1988 n.327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), e dalla legge 31 maggio 1965 n.575 (Disposizioni contro la mafia) così come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi
•   a persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.
Il provvedimento con cui viene disposta la revoca è impugnabile davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento. E’ ammesso anche il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento.
 

Tuttavia,  dopo un certo periodo di tempo sarà possibile conseguire una nuova patente nuovamente sottoponendosi agli esami di teoria e di pratica previsti dalla normativa. 
 

Revoca della patente per perdita dei requisiti
L’art.130 del Codice della Strada dispone la revoca della patente quando il titolare:

•    non ha più  requisiti psico-fisici previsti
•    non ha superato l'esame di revisione della patente
Se la patente viene revocata per la perdita dei requisiti psico-fisici, è necessario  distinguere fra:
 

-revoca permanente
-revoca temporanea 
 

Nel primo caso significa che la revoca è definitiva e non è più possibile rientrane in possesso, nel secondo che, superato la perdita temporanea dei requisiti, la patente viene riabilitata a seguito di visita medica (da effettuare presso la Commissione medica locale) che dimostri il pieno recupero delle funzionalità psico-fisiche
 

Guida con patente sospesa o per violazioni del Codice della Strada
Quando una persona viene trovata alla guida con patente sospesa o viola determinate norme del Codice della Strada, la sua patente di guida è revocata. Il provvedimento di revoca è disposto dalla Prefettura ed è un atto definitivo.
 
Quali sono le violazioni del codice che comportano la revoca della patente 

•    guidare con patente di guida sospesa (art. 218/6 C.d.S.);
•    guidare senza essersi sottoposto alla visita in Commissione medica (art. 128/2 C.d.S.);
•    invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico o percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali (art. 176/1-19-22 C.d.S.);
•    circolare con un limitatore di velocità alterato (art. 179/2 bis - 9 C.d.S.);
•    superare di oltre 60 km/h il limite massimo di velocità (art. 142/9bis C.d.S.) per la seconda volta in 2 anni;
•   adibire per la seconda volta in 2 anni un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi, senza aver ottenuto la licenza o con licenza sospesa o revocata (art. 86/2 C.d.S.)
 
Come viene emesso il provvedimento
La Prefettura emette un provvedimento di revoca della patente di guida, sulla base del verbale redatto dal comando che ha rilevato la violazione (polizia municipale, polizia stradale, carabinieri). Il provvedimento può essere notificato nel luogo di residenza dell'interessato o tramite il comando di polizia competente.
È possibile far ricorso contro il provvedimento di revoca della patente al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa violazione entro 30 giorni dalla notifica.
 

Quando si può conseguire la nuova patente di guida
L'interessato può conseguire una nuova patente dopo 2 anni dal momento in cui è stato notificato provvedimento di revoca.
 
Riferimenti normativi
Artt. 86, 142, 176, 179, 128 e 218 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) 
Provvedimento dall'Autorità giudiziaria 
Quando sono violate norme del Codice della Strada con rilevanza penale (es. guida in stato di ebbrezza), il procedimento in Tribunale può concludersi con sentenza o decreto penale di condanna che dispone la revoca della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria a sanzione penale.
 
In quali casi l'autorità giudiziaria può emettere il provvedimento di revoca
•    aver causato incidente stradale con tasso alcol emico superiore a 1,5 g/l (art. 186/2bis C.d.S.);
•    aver causato incidente stradale stato effetto di sostanze stupefacenti (art. 187/1bis C.d.S.);
•    aver partecipato a una competizione in velocità non autorizzata o aver gareggiato in velocità in cui una o più persone siano state gravemente ferite o siano decedute (artt. 9 bis o 9 ter);
•    aver causato un incidente mortale o con feriti molto gravi (art. 589bis e 590bis Codice Penale).
 

Come viene emesso il provvedimento

Quando la Prefettura riceve una sentenza o decreto penale di condanna con data di irrevocabilità, emette l'ordinanza di revoca della patente di guida. Il provvedimento può essere notificato nel luogo di residenza dell'interessato o tramite il comando di polizia competente.
È possibile far ricorso per gli eventuali vizi di legittimità contro il provvedimento di revoca della patente al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa violazione entro 30 giorni dalla notifica.
 
Quando si può conseguire la nuova patente di guida 
Se la revoca è disposta a seguito di violazione degli artt. 186 e 187 del C.d.S. , l'interessato può conseguire una nuova patente dopo 3 anni dalla data di irrevocabilità o di esecutività della sentenza o del decreto penale di condanna.
Se la revoca è a seguito di incidente stradale con lesioni colpose gravi (art. 590 bis Codice Penale) l'interessato può conseguire una nuova patente dopo 5 anni dalla revoca. Questo termine è aumentato se l'interessato ha violato gli artt. 186, 187 e 189 del Codice della Strada.
Se la revoca è a seguito di incidente stradale con lesioni mortali (art. 589 bis Codice Penale) l'interessato può conseguire una nuova patente dopo 10 anni dalla revoca. Questo termine è aumentato se l'interessato ha violato gli artt. 186, 187 e 189 del Codice della Strada.
 
Riferimenti normativi
Art. 9, 186, 187 e 224 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) e artt. 589 bis e 590 bis del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) 

 
Mancanza dei requisiti morali
Per poter guidare è necessario essere in possesso di determinati requisiti fisici e morali. Il Prefetto dispone il provvedimento di revoca della patente di guida per carenza dei cosiddetti requisiti morali (art. 120 C.d.S.).
 
In quali casi l'autorità giudiziaria può emettere il provvedimento di revoca per mancanza di requisiti morali
I soggetti per cui questo si verifica sono elencati nell'art. 120 del Codice della Strada:
•    a) delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
•    b) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione (legge 27.12.1956 n. 1423 come sostituita dalla legge 3.8.1988 n.327 e legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni);
•    c) persone condannate per i reati previsti agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) e i soggetti destinatari del divieto di cui all'art. 75, comma 1 lettera a (uso personale di sostanze stupefacenti) del medesimo D.P.R. n. 309/1990.
 
Come viene emesso il provvedimento 
L'ordinanza di revoca della patente è disposta dal Prefetto del luogo di residenza della persona interessata. Il provvedimento può essere inviato nel luogo di residenza o notificato tramite il comando di polizia competente.
È possibile far ricorso entro 30 giorni dalla notifica al Ministro dell'Interno che decide in concerto con il Ministro dei Trasporti  o alternativamente entro 60 giorni ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) competente.
 
Quando si può conseguire la nuova patente di guida 
L'interessato può conseguire una nuova patente dopo che siano trascorsi almeno 3 anni dalla data di notifica del provvedimento di revoca della patente della Prefettura, purché non si trovi nella stessa condizione che ha portato alla revoca della patente di guida. 
Per il conseguimento di una nuova patente da parte di chi è stato sottoposto a misura di sicurezza personale o a misura di prevenzione (caso b), devono anche essere trascorsi almeno tre anni dal termine della misura.
Per chi è condannato per gli artt. 73, 74, 75 del D.P.R. n. 309/1990 (caso c) è necessario che l'interessato sia in possesso anche di un certificato di estinzione o riabilitazione rilasciato dal Tribunale competente.
Prima di iniziare l'iter di conseguimento della nuova patente di guida, è necessario richiedere il nulla osta da parte della Prefettura , che viene concesso dopo la verifica di certi requisiti. Per questo, si consiglia di mettersi in contatto con l'Ufficio patenti della Prefettura prima di iniziare.
 
Riferimenti normativi
Art. 120 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) 

Ricorso contro il provvedimento di revoca della patente
Il ricorso avverso il provvedimento di revoca della patente deve essere presentato:
•    entro 20 giorni al Ministero degli interni che valuterà la richiesta insieme alla Motorizzazione Civile.
•    entro 30 giorni al Giudice di Pace, se la revoca è stata disposta dal prefetto.
•    entro 60 giorni al T.A.R. ma solo in alcuni casi.
•    Se il ricorso sarà accolto, il provvedimento verrà revocato e la patente restituita all’interessato. La restituzione sarà anche comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.

 

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Data di pubblicazione: 28-03-2022

Patente internazionale: quando serve, come richiederla e quanto costa

Prima di intraprendere un viaggio in auto per andare all'estero, bisogna conoscere le norme del codice della strada del Paese in cui si deve andare.
Ad esempio è necessario conoscere  i limiti di velocità, quando è obbligatorio tenere le luci accese, di che colore sono i segnali che identificano le autostrade e le strade extraurbane, ma anche se serve la patente internazionale di guida oppure se è sufficiente la nostra patente.
 

Cos'è la patente internazionale
La patente di guida internazionale è un documento che consente di guidare un’auto, sia di proprietà che a noleggio, fuori dal territorio Nazionale.

Viene  rilasciata solo a chi è già in possesso di patente Italiana e non richiede di sottoporsi agli esami: non è uno speciale tipo di patente, ma è una sorta di traduzione giurata e ufficiale del documento di guida italiano.
Deve essere sempre esibito insieme alla patente di guida Italiana, perchè da sola non autorizza alla guida.
 

In quali Paesi, per guidare, è necessario avere la patente internazionale 

Chiariamo subito che per guidare In tutti i Paesi della UE ( Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) 
e in molti Stati extra-comunitari, come la Svizzera,la Repubblica Ceca, Algeria e Turchia  è sufficiente la patente di guida Italiana.
 

Patente Internazionale: si può guidare negli USA?
Il riconoscimento della patente Italiana negli USA, dipende dagli Stati: la Georgia e la Louisiana, richiedono il permesso internazionale di guida, la California o Alabama no.
Vista la differenza che c'è  tra i vari stati degli USA, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato la circolare del 6 maggio 2015 la quale invita chiunque debba guidare negli USA a munirsi di patente internazionale indipendentemente dallo Stato USA in cui intende recarsi


Tuttavia, dobbiamo precisare che gli Stati Uniti ( Documenti riconosciuti validi per la guida nei singoli Stati degli USA per i cittadini italiani – Prot. n° 10815 del 6 maggio 2015 – ), Thailandia e Giappone ( circ. prot. n. 23670 ), hanno aderito alla Convenzione di Ginevra del 1949; in questo caso la validità del permesso internazionale di guida ha validità di un anno.
 

In ogni caso, visitando il sito www.viaggiaresicuri.it, è possibile verificare in tempo reale se nel Paese in cui si intende guidare, è necessario disporre della Patente internazionale oppure no.

 

Le  2 convenzioni internazionali:

- Convenzione di Ginevra del 1949: validità della patente  1 anno
Il modello Ginevra è valido nelle seguenti destinazioni: Argentina, Australia, Cambogia, Perù, Marocco, Canada, Cuba, Egitto, India, Giordania, Nuova Zelanda, Singapore, USA, Sud Africa, Sri Lanka, Thailandia, Turchia e Venezuela
 

 -Convenzione di Vienna del 1968    validità della patente  3 anni
È invece possibile usufruire del modello Vienna per guidare nei seguenti Stati: Argentina, Cile, Bahamas, Bielorussia, Brasile, Ecuador, Filippine, Indonesia, Messico, Iran, Mongolia, Sud Africa, Thailandia, Uruguay e Venezuela
 

Per la massima tranquillità, è’ in ogni caso opportuno richiedere all’Ufficio Consolare del Paese, dove il cittadino intende recarsi, se é necessaria la “Patente Internazionale di Guida” (in alcuni Paesi è sufficiente una traduzione della patente di guida italiana) e quale sia il tipo di modello viene riconosciuto nello Stato dove si deve recare (se conforme alla Convenzione di Vienna o a quella Ginevra).
E' importante che l'utente, dopo essersi opportunamente informato presso il Consolato, quando presenta l'istanza di rilascio di patente internazionale, specifichi il tipo di modello di patente che deisidera richiedere (conforme alla Convenzione di Vienna o a quella di Ginevra). 
 

Ribadiamo che è possibile verificare sul sito viaggiaresicuri.it, a quale tipo di convenzione ha aderito il Paese in cui si vuole guidare: alcuni Paesi accettano solo uno dei due modelli, mentre altri accolgono entrambi i modelli.
 

Quanto dura la patente internazionale di guida

La Patente Internazionale di guida, conforme alla Convenzione di Vienna, ha validità di 3 anni. Qualora però all’atto del suo rilascio, il documento di guida italiano esibito abbia un periodo di validità residuo inferiore a tre anni, la Patente Internazionale di guida avrà la data di scadenza coincidente con quella della patente Italiana.
 

La Patente Internazionale di guida, conforme alla Convenzione di Ginevra, ha validità di 1anno. Anche in questo caso però, se all’atto del suo rilascio, il documento di guida italiano esibito abbia un periodo di validità residuo inferiore a 1 anno, la Patente Internazionale di guida avrà la data di scadenza coincidente con quella della patente Italiana


Come ottenere la patente internazionale di guida
L'istanza per  richiedere la patente internazionale di guida va presentata presso gli uffici della Motorizzazione Civile, presentando la seguente documentazione:

 
o    mod. TT 746 (lo si trova presso gli uffici della Motorizzazione o sul Portaledellautomobilista)+ fotocopia del modello compilato

o    Ricevuta di pagamento  di Euro 10,20 su c/c 9001 da pagare attraverso la piattaforma PagoPa

o    Ricevuta di pagmaneto dell'imposta di bollodi Euro 16 su c/c 4028 da pagare attraverso la piattaforma PagoPa
Leggi qui come fare a pagare le imposte sulportaledell'automobilista.
NB: il codice da inserire per il pagamento è il 26 (vedi tutta la tabella dei codici)
 

o    2 fotografie formato tessera di cui una autenticata L'autentica della foto può essere richiesta: - dall'interessato, allo sportello della Motorizzazione quando presenta la domanda oppure  presso un Notaio o in Comune (l'autentica della fotografia deve avvenire sul foglio e non dietro la foto.) Le foto devono essere su fondo chiaro, recenti, nitide, identiche tra loro, a capo scoperto. Non sono accettate fotografie stampate su carta termica (realizzate con computer);


o  fotocopia fronte-retro della patente in corso di validità + originale in visione. N.B.: l’utente, che si è sottoposto con esito positivo agli accertamenti sanitari per il rinnovo di validità della patente di guida, ma che non ha ancora ricevuto LA PATENTE RINNOVATA, deve produrre anche la ricevuta di rinnovo/certificato medico dematerializzato; 

o    Fotocopia del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o del tesserino sanitario attestante il suddetto codice fiscale

 
I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento. Si informa inoltre che anche la ricevuta postale (o rilasciata dalle competenti autorità di P.S.), attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, è da ritenersi valida ai fini dell’espletamento di tutte le pratiche presentate presso l’Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari. in questo ultimo caso agli atti della pratica dovrà essere allegata, a seconda del caso che ricorre (primo rilascio o rinnovo):
 

  • fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;
  • fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest’ultimo.
  • fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;
  • fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest’ultimo.
     

Al momento del ritiro della patente internazionale, è necessario esibire:

  • la patente di guida Italiana  in originale. Nel caso di delega, la persona delegata dovrà esibire la patente di guida in originale del delegante.
  • 1 marca da bollo da 16 euro da consegnare allo sportello della Motorizzazione

 
Chi può presentare la domanda

 

  • Diretto Interessato esibendo un documento di identità in corso di validità;
  • Persona delegata con documento di identità in corso di validità munita di delega su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità; la suddetta delega deve essere presentata tanto al momento della presentazione della domanda quanto al momento del ritiro del documento richiesto. NB la persona delegata dovrà esibire la patente di guida in originale del delegante come indicato al punto 6).
  • Autoscuola o Studio di Consulenza Automobilistica

 
Se il richiedente non è in possesso di carta di identità italiana,l'identificazione può avvenire tramite documento di riconoscimento equipollente, rilasciato da una amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati.
Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare e legalizzata in prefettura, ovvero da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o notaio.
 

Tempi di rilascio
I tempi di rilascio della patente internazionale variano in funzione dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione (e del relativo carico di lavoro)  pressi cui si presenta la domanda: in generale è necessario attendere circa 15 giorni lavorativi.
Pertanto, in caso di necessità, è necessario pianificare per tempo  quando presentare l'istanza di richiesta presso la Motorizzazione, anche considerando il fatto che gli accessi agli uffici Provinciali avvengono ormai solo su appuntamento (causa Covid). Il consiglio è quello di leggere sul sito della Motorizzazione quando è possibile prendere appuntamento.
 

Costo della patente internazionale
Il costo della patente internazionale è dovuto alle seguenti imposte che è necessario pagare prima di presentare l'istanza alla Motorizzazione

•    €10,20 diritti della Motorizzazione
•    €16,00 imposta di bollo
•   €16,00 Marca da bollo da presentare in Motorizzazione al momento del ritiro
 

A questi costi, bisogna aggiungere i diritti di agenzia, qualora si decidesse di delegare una scuola guida o una agenzia di pratiche automobilistiche.

 

Per prenotare il rinnovo della patente in uno dei nostri clicca qui
 

Data di pubblicazione: 19-03-2022

Duplicato patente per furto, smarrimento o distruzione: nuova procedura

In caso di smarrimento, furto o distruzione della patente di guida, è necessario sporgere denuncia presso le Forze dell'Ordine.

 

Quando ci si reca  presso le forze dell'Ordine, per poter ottenere il permesso provvisorio di guida, l'utente dovrà portare con se:

- 2 foto formato tessera

- il proprio documento di identità valido

 

Le Forze dell'Ordine verificano se la patente è DUPLICABILE dall'UCO (vuol dire che non bisognerà andare in  Motorizzazione ma provvederanno telematicamente a richiedere il duplicato della patente), quindi rilasciano all'utente un permesso provvisorio di guida senza foto per poter circolare.
Invieranno contestualmente all'UCO (Ufficio Centrale Operativo del Ministero dei Trasporti) un permesso provvisorio di guida munito di foto per l'emissione della patente (una copia del permesso provvisorio di guida munito di foto viene tenuto agli atti dalle Forze dell'Ordine).
 

E' molto importante sapere che, in caso di DUPLICABILITA' della patente dall'UCO, è necessario generare, tramite il Portale dell'Automobilista  il bollettino PAGO PA, con causale 2E, per l'emissione della patente. (leggi qui la procedura per generare i pagamenti con PagoPa)
 

N.B: Il mancato pagamento del bollettino PagoPa bloccherà l'emissione della patente.
 

Nel caso in cui, invece, la patente fosse NON DUPLICABILE dall'UCO, all'utente verrà rilasciato un permesso provvisorio di guida su cui sarà riportata la dicitura PATENTE NON DUPLICABILE.
L'utente dovrà quindi recarsi presso un Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, oppure delagare una scuola guida, per poter presentare una pratica di duplicato manuale.
 

Anche in questo caso però i pagamenti delle imposte di bollo e dei diritti della Motorizzazione dovranno essere fatti attraverso il sistema pagoPA 

 

Data di pubblicazione: 12-03-2022

Visita medica per conversione patente estera

Visita medica per conversione patente estera

La conversione di una patente estera consiste nella sostituzione del documento di guida rilasciato in un altro Stato, con una patente  italiana.

Leggi l'articolo dedicato alle conversioni patenti estere


Dal 14 febbraio 2022 però, i vecchi bollettini postali c/c4028 e 9001, sono stati sostituiti con i pagamenti da effettuare sulla piattaforma pagoPa

Per effettuare questo tipo di pagamenti, è necessario creare gli avvisi di pagamento attraverso ilportaledellautomobilista
 

In alcuni casi però, per presentare la paratica di conversione patente estera, è necessario presentare un certificato medico.

 

In pratica bisogna sottoporsi ad una visita medica da parte di un medico certificatore, inserito nell'elenco dei medici abilitati dal Ministero dei Trasporti.

La visita può essere effettuata presso lo studio del medico oppure presso una scuola guida.

In entrambi i casi, per sottoporsi alla visita, è necessario pagare un imposta di bollo da €16,00.

 

Per prenotare la visita presso uno dei nostri studi medici clicca qui

Data di pubblicazione: 10-03-2022

Vuoi sapere quanti punti hai sulla patente? Basta accedere al portale dell'automobilista

Siamo nel pieno della digitalizzazione di tutti i documenti e non fanno eccezione  i documenti di guida.

 

Ad esempio, adesso, quando si fa una variazione di residenza, non viene più rilasciato il tagliando adesivo da apporre sulla carta di circolazione (adesso Documento Unico) ma è necessario richiedere soltanto l'aggiornamento all'Archivio Nazionale dei veicoli (ANV).


La semplificazione, che oltre a ridurre l'enorme mole di carta che era necessaria per qualsiasi variazione che riguardasse il veicolo o la patente di guida, riguarda anche la perdita dei punti della patente: mentre prima la variazione veniva comunicata con una lettera, adesso la comunicazione avviene solo attraverso ilportaledell'automobilista

 

Per questo e per molte altre cose utili, è necessario registrarsi al portale: si possono avere gli aggiornamenti della propria patente di guida. Sarà il portale, infatti, ad inviare una email al titolare di patente, nel caso di decurtazione dei punti, oltre a dirci, in qualunque momento, quant punti abbiamo.


Inoltre, sempre dal portale, è possibile scaricare la comunicazione in formato pdf da portare presso l'autoscuola a cui ci si vuole rivolgere per effettuare il corso di recupero dei punti oppure scaricare i documenti che attestino l'incremento o la sottrazione dei punti.
Ma non solo: con le stesse modalità è possibile scaricare e stampare l’attestazione che contiene i dati di residenza, così come registrati nell’ANV, da esibire in caso di necessità.
 

Inoltre, utilizzando l’app iPatente è possibile ricevere direttamente sul proprio cellulare, se abilitato, la notifica di avvenuta decurtazione dei punti.

 

Infine, sempre dal portaledell'automobilista, è possibile pagare on line le imposte di bollo, i diritti della Motorizzazione (ad esempio se dobbiamo rinnovare la patente), o ancora pagare altre pratiche on line. Il tutto avviene attraverso la piattaforma PagoPa

 

L'avviso di pagamento però, va sempre creato attraverso il portaledellautomobilista

 

Leggi il nostro articolo dedicato ai pagamenti relativi al rinnovo della patente

Data di pubblicazione: 27-02-2022

Visita medica per conseguire la patente: l'imposta di bollo si paga con PagoPa

Per conseguire la patente di guida, è necessario sottoporsi ad una visita medica che verrà eseguita da un medico certificatore, inserito nell'elenco dei medici abilitati dal Ministero dei Trasporti.
 

Per sottoporsi alla visita, è necessario pagare un imposta di bollo da €16,00.

Fino al 13 Febbraio 2022, l'imposta di bollo, veniva pagata su un conto corrente n.4028. Dal 14 febbraio questa modalità di pagamento non è più ammessa. E' necessario pagarla attraverso il sistema PagoPa.

Come si paga l'imposta di bollo?

E' necessario accedere a ilportaledellautomobilista

 

Dopo aver effettuato l'accesso, nel menù di sinistra selezionare, accesso ai servizi, quindi pagamento pratiche on line PagoPa.

Il codice tariffa da selezionare è N019


Da questo link potrete seguire tutte le fasi di accesso al pagamento relative al rinnovo della patente, ma che sono le stesse fasi da seguire fino alla selezione della tariffa

 




1) ricerca tariffa


 

 

2) Selezionare il tasto conducenti



3) Slezionare il tasto Domanda in bollo patenti

La tariffa selezionata sarà la  N 019, quindi completare il pagamento on line oppure stampare l'avviso di pagamento per poter poi pagare in uno degli sportelli abilitati al PagoPa

N.B: è necessario disporre del codice IUV relativo al pagamento: lo travate nel dettaglio del pagamento che state per effettuare.
Il medico dovrà inserirlo sul portaledellautomobilista, nel momento in cui verrà effettuata la visita medica.

 

La stessa procedura, va seguita per effettuare una visita per fare un duplicato, oppure la riclassificazione o conversione della patente.

 

Se ti serve il certificato medico per:
 

  • conseguimento patente
  • duplicato patente
  • ricalssificazione patente
  • conversione patente

 

Prenota qui la tua visita

Data di pubblicazione: 19-02-2022

Hai fatto la visita per il rinnovo ma la patente non arriva? Leggi tutto quello che devi sapere

Per rinnovare la patente, bisogna sottoporsi ad un accertamento sanitario, in pratica ad una visita medica.

Questa visita medica, viene fatta da un medico certificatore inserito nell'elenco dei medici abilitati dal Ministero dei Trasporti e dotati di un codice di riconoscimento che consente loro di comunicare telematicamente alla Motorizzazione, l'idoneità del conducente.

 

La visita viene fatta presso lo studio del medico oppure presso i locali messi a disposizione da una scuola guida, ma in ogni caso è il medico e non la scuola guida a comunicare alla Motorizzazione l'idoneità. 

Quindi, cosa avviene dopo la visita?

Il medico comunica l'idoneità e rilascia un documento provvisorio di circolazione: con questa fase il lavoro del medico si è concluso perchè la nuova patente, viene spedita dalla Motorizzazione all'indirizzo che l'utente ha comunicato al medico.
E' molto importante verificare in presenza del medico, che l'indirizzo di spedizione indicato, sia correttamente comunicato alla Motorizzazione.

 

Questo indirizzo può essere diverso da quello di residenza.

 

A questo punto, la Motorizzazione, spedisce la nuova patente di guida, con una lettera assicurata, del costo di 6,86€, che l'utente dovrà pagare al postino, quando consegnerà la lettera ssicurata con la nuova patente.

Questo è il motivo per cui rinnovopatenti.it, specifica sempre che il costo indicato non comprende e non potrebbe comprendere nemmeno volendo, il costo della lettera assicurata, perchè va pagata al momento della consegna della lettera da parte del postino, non si può pagare in anticipo.

 

Perchè la patente non arriva?

Un eventuale mancato recapito della lettera, non può dipendere dal medico perchè, come detto in precedenza, il medico dopo aver comunicato l'idoneità, non ha nessuna possibilità ne di intervento, ne di verifica. La spedizione della nuova patente dipende ESCLUSIVAMENTE  dalla Motorizzazione, pertanto non è possibile chiedere al medico o alla scuola guida il codice di tracciamento della lettera assicurata, perchè non ne dispongono.

 

Cosa fare se non si riceve la nuova patente?

Si può chiamare il numero verde riportato sul documento provvisorio di circolazione, oppure scrivere una email alla Motorizzazione al seguente indirizzo:
uco.dgmot@mit.gov.it

e chiedere una nuova spedizione del documento.
Verificare comunque, che il postino non abbia lasciato un avviso di tentato recapito.

 

Data di pubblicazione: 14-02-2022

Pagamento imposte di bollo e diritti Motorizzazione su PagoPa

Guarda il video tutorial


Per rinnovare la patente, è necessario sottoporsi ad una visita medica, da parte di un medico certificatore.

Per poter trasmettere l'idoneità alla guida, il medico deve comunicare che l'utente abbia pagato le imposte di bollo (16€) e i diritti della Motorizzazione (€10,20).

Dal 14 Febbraio 2022, questi pagamenti non si possono più fare attraverso i vecchi conti corrente postali 4028 e 9001, ma il pagamento andrà fatto esclusivamente sulla piattaforma PagoPa dopo aver creato gli avvisi di pagamento su ilportaledellautomobilista


Durante la crazione degli avvisi di pagamento, sarà necessario inserire il codice tariffa (che varia in funzione della pratica richiesta). Per semplicià riportiamo quelli che riguardano le patenti:
I codici delle tariffe da selezionare sono i seguenti:

tariffa N004 – Rinnovo Patente (esclusa Regione
Sicilia)/Duplicato Patente con contestuale rinnovo per un totale di 26,20 euro


tariffa S160 – Rinnovo Patente (solo Regione Sicilia)/Duplicato
Patente con contestuale rinnovo


tariffa N019 – Domanda in bollo per il solo certificato medico (per conseguimento patente, duplicato patente oppure per conversione patente estera).

Dopo aver effettuato il pagamento, è necessario stampare la ricevuta che contiene dei codici IUV che il medico dovrà inserire nell'apposita scheda di conferma di idoneità.


Come fare il pagamento attraverso PagoPa

Per pagare attraverso la piattaforma PagoPa, è necessario accedere al portaledellautomobilista e seguire le seguenti fasi:

 

1) collegarsi a  ilportaledellautomobilista.it



2) Accedere con le proprie credenziali
 



3) selezionare la modalità di accesso (Spid o CIE)



4)



5) inserire le proprie credenziali SPID



6) Dopo aver effettuato l'accesso con il proprio SPID, selezionare il tasto "accesso ai servizi"



7) Selezionare il tasto "pagamento pratiche on line PagoPa"

 

8) Selezinare il tasto "Nuovo pagamento"



9) Selezionare il codice tariffa: N004 per rinnovo patente, N019 per la visita per il conseguimento, duplicato o conversione patente estera





10)

 

 

11) Selezionare il tasto "aggiungi pratica al carrello"

 

12) Selezionare il tasto "aggiungi"
 

 

 

13) Selezionare il tasto "visualizza l'ultimo carrello creato"



14) Selezionare il tasto "conferma carrello"


 

15) I campi sono precompilati con i dati di chi ha effettuato l'accesso, ma possono essere cambiati se il soggetto pagatore (colui che deve fare la visita) è persona diversa da chi ha fatto il collegamento al portaledellautomobilista.
 

 

 

16) Selezionare il tasto "conferma"


 

17) Selezionare il tasto "visualizza carrello nella sezione i miei pagamenti"



18) Selezionare il tasto + posto a destra




19) A questo punto si può decidere se:
-stampare l'avviso di pagamento e pagare presso uno degli sportelli abilitati (tabaccai, poste, Ricevitorie, sportelli bancari)
-pagare on line con carta di credito o bonifico bancario

 


NB: per la regione Sicilia, il codice tariffa di pagamento è N007

 

Data di pubblicazione: 06-02-2022

Rinnovo della patente e foto tessera: a cosa serve? Come deve essere la foto tessera?

I vecchi patentati, ricorderanno ancora quando, per rinnovare la patente, era necessario portare il documento, integrato da certificato medico, alla Prefettura che provvedeva ad annotare, a penna, la nuova data di scadenza.

Parliamo di quando la patente era un documento cartaceo.

 

Poi è arrivato il tempo della nuova patente, formato card. E per rinnovare queste patenti, venne introdotta la procedura telematica: il medico comunicava attraverso il portaledellautomobilista, l'idenità alla guida. E la Motorizzazione spediva a casa dell'interessato, un tagliando adesivo, da apporre sulla vecchia patente.
 

Questi adesivi però, spesso, si scolorivano o comunque diventavano illeggibili. Inoltre,erano più esposti ai tentativi di frode e falsificazione.
Ma,soprattutto,non erano "ben visti", dalle Istituzioni Europee.
 

Per questo motivo, dal 2 Novembre del 2013 entrò in vigore la nuova norma che abolì l’adesivo per il rinnovo della patente. Da quella data, quando viene rinnovata la patente, viene emesso un nuovo documento di guida con i dati aggiornati..

 

Come si rinnova la patente?
 

Per rinnovare la patente è necessario sottoportsi ad accertamento sanitario da parte di un medico certificatore abilitato ed inserito nell'apposito elenco della Motorizzazione.

Il medico, può effetture questo accertamento nel proprio studio oppure presso le autoscuole.


Quando ci si reca dal medico, è necessario portare con se:
 

  • patente in visione
  • un altro documento di identità, se la patente è già scaduta
  • una foto tessera
  • attestazione di versamento di €10,20 su c/c 9001
  • attestazione di versamento di €16,00 su c/c4028
  • apporre la propria firma da riportare sulla nuova patente


 

Come deve essere la foto tessera?
 

E' la  Circolare – 20/10/2016 – Prot. n. 23176 che stabilisce esattamente come deve essere la foto per la patente.
 

In sintesi possiamo dire che:
 

1. Formato della foto

La foto deve essere di tipo “Immagine Frontale“, così come definito dagli standard ICAO 9303 e ISO 19794-5.
 

2. Caratteristiche generali

– Nel caso si debbano presentare più foto per la stessa persona, queste devono essere uguali.

– La foto deve essere recente (non più di sei mesi).

– La dimensione della foto deve essere 40-45 mm di altezza per 32-35 mm di larghezza. La dimensione della foto tessera è definita dalla dimensione del riquadro del cartellino dove va affissa la foto per l’acquisizione automatica della stessa, da parte del software.

– La foto non deve avere scritte e non deve essere danneggiata (Fig. 1).


 

Inquadratura e posizione
 

– Lo sfondo deve essere uniforme, di preferenza grigio chiaro crema o celeste, oppure bianco. In questo modo si ottimizzano i parametri di contrasto ottenendo quindi una qualità dell’immagine migliore e facile da elaborare dai sistemi automatici.

– La foto deve riportare solo il soggetto. Non sono ammessi altri oggetti e altri soggetti (Fig. 3).

– La foto deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle, in modo che l’altezza della testa sia il 60%-90% dell’altezza della foto. In questo modo si ottiene una foto ben centrata, che non risulta né troppo “vicina” né troppo lontana (Fig. 4).

– Il viso non deve essere inclinato né lateralmente né verticalmente e non sono ammesse posizioni artistiche (cioè, viso girato, spalle alzate, etc.). Inoltre il viso deve essere fronte alla macchina e lo sguardo deve essere rivolto verso l’obiettivo (Fig. 5). L’immagine viene richiesta di tipo “frontale” perché tale sarà la scansione eseguita dai sistemi automatici.

– La testa deve essere centrata verticalmente (Fig. 6).

– L’espressione deve essere neutra, ed il soggetto deve avere la bocca chiusa e gli occhi ben visibili ed aperti.
 

Messa a fuoco, colori, luminosità e contrasto
 

– Non ci devono essere ombre sul viso o sullo sfondo (Fig. 7). Eventuali ombre potrebbero alterare il confronto con l’immagine che sarà scansionata in modo automatico in fase di riconoscimento.

– La foto deve essere a fuoco e chiaramente distinguibile (Fig. 8).

– Non devono essere presenti effetti di sovraesposizione o sottoesposizione (Fig. 9). In tal modo si ottiene una qualità della foto tale da poterla elaborare con il software automatico senza particolari problemi di acquisizione.

– La profondità di campo deve essere tale da mostrare chiaramente sia la parte frontale del viso (dal capo della testa al mento) sia entrambi i lati del volto (da orecchio ad orecchio). Infatti sia la fronte che il mento, come entrambe le orecchie, sono importanti riferimenti utilizzati per il riconoscimento automatico.

– Gli occhi devono essere ben visibili. Non sono ammesse foto con occhi rossi (Fig. 10). Anche gli occhi sono dei riferimenti del viso importanti nella fase di riconoscimento automatico.

– La foto deve avere un contrasto e una luminosità appropriate in modo che siano ben definite le caratteristiche del viso. Ciò permette di avere una ottimale risoluzione dei lineamenti e delle parti del viso utilizzati come riferimento in fase di riconoscimento automatico.

– La foto deve essere a colori, e questi devono essere naturali. Non sono ammesse foto con colorazioni diverse da quelle reali (Fig. 11). Nel caso contrario potrebbe risultare alterata la risposta del sistema automatico in fase di riconoscimento.

– Lo sfondo deve essere uniformemente illuminato.
 

Ornamenti, occhiali e coperture
 

– Non sono ammessi copricapo a meno di motivi religiosi. Se per motivi religiosi si ha l’obbligo di portare copricapo, bisogna comunque mostrare chiaramente il viso (Fig. 12a e Fig. 12b).

– Eventuali copricapi o veli possono coprire il viso del soggetto non permettendo così la possibilità di poter riconoscere il soggetto stesso.

– Gli occhi non devono essere coperti da capelli (Fig. 13).

– Non sono ammessi occhiali con lenti colorate. Le lenti devono essere trasparenti in modo che gli occhi siano ben visibili (Fig. 14). Bisogna sempre fare in modo che gli occhi risultino ben visibili sia per un riconoscimento visivo, sia perché gli occhi sono parametri di riferimento importanti in fase di riconoscimento automatico.

 

– La montatura degli occhiali non deve coprire gli occhi (Fig. 15).

  • La foto non deve avere scritte e non deve essere danneggiata (Fig. 1)

Figura 1

fig-1circ_23176_fig_1_no

Danneggiata/macchiata

  •  Va stampata su carta di alta qualità e risoluzione; si consiglia carta di tipo opaca (Fig. 2).
    Figura 2

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Desaturata                Scarsa risoluzione

  • La foto deve riportare solo il soggetto, non devono essere visibili altri oggetti e altri soggetti (Fig. 3)
    Figura 3

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Un altro soggetto visibile / Oggetto in campo (es. giocattolo)

  • La foto deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle, in modo che l’altezza della testa sia compresa tra 28 mm e 32 mm (vedi figura sotto). In questo modo si ottiene una foto ben centrata, che non risulta né troppo “vicina” né troppo lontana (Fig. 4)
    Figura 4

fig-4circ_23176_fig_4_no2circ_23176_fig_4_ok

 

Inquadratura troppo ravvicinata / Inquadratura troppo lontana

  • Il viso non deve essere inclinato né lateralmente né verticalmente e non sono ammesse posizioni artistiche (niente viso girato, profili, spalle alzate, etc.); l’inquadratura deve essere frontale, lo sguardo rivolto verso l’obiettivo (Fig. 5)
    Figura 5

fig-5circ_23176_fig_5_no2circ_23176_fig_5_ok

Posizione angolata da ritratto in studio / Posizione inclinata del capo

  • La testa deve essere centrata verticalmente (Fig. 6)
    Figura 6

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Testa non centrata

  • Non ci devono essere ombre né sul viso né sullo sfondo (Fig. 7) che deve essere uniformemente illuminato
    Figura 7

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Ombra sullo sfondo / Ombra sul viso

  • La foto deve essere ben a fuoco, il contrasto tale da rendere i lineamenti chiaramente distinguibili (Fig. 8)
    Figura 8

circ_23176_fig_8_ok circ_23176_fig_8_ok

 

Fuori fuoco

Figura 9

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Sottoesposta / Sovraesposta

  • Gli occhi devono essere ben visibili, non sono ammesse foto con effetto occhi rossi o chiusi (Fig. 10)
    Figura 10

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Effetto occhi rossi

  • I colori devono essere naturali, non sono ammesse foto con colorazioni diverse da quelle reali (Fig. 11)
    Figura 11

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Colori falsati

  • Non sono ammessi copricapi di alcun genere a parte quelli portati per motivi religiosi; anche in tal caso comunque è necessario mostrare chiaramente il viso (Fig. 12)
    Figura 12a

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Cappello                    Berretto

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Volto o parte del volto coperta

  • Gli occhi o altre parti del viso non devono essere coperti da capelli (Fig. 13)
    Figura 13

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  • Non sono ammessi occhiali con lenti colorate, le lenti devono essere trasparenti in modo che gli occhi siano ben visibili (Fig. 14)
    Figura 14

 

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  • La montatura degli occhiali non deve coprire gli occhi (Fig. 15)
    Figura 15

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Montatura pesante / Montatura leggera ma che copre occhi
 

E' possibile fare da soli la foto tessera?

La normativa, prevede le caratteristiche della foto ma non chi la deve scattare. Motivo per cui, con i nuovi dispositivi (smathphne, tablet, totocamere), è possibile scattare da soli foto di ottima qualità adatte al rinnovo della patente.

Prenotando sul nostro sito, inoltre, è possibile allegare la foto al termine della prenotazione, in modo da abbreviare i tempi di permanenza all'interno dello studio medico

 

Data di pubblicazione: 30-01-2022

Rettifica dei dati sulla patente: ora si può fare da soli

Sul portaledellautomobilista,è stata implementata una nuova funzione molto utile all'utenza.

Dal 6 Dicembre 2021 infatti, il titolare di patente, registrato sul portaledellautomobilista, potrà autonomamente, rettificare i propri dati anagrafici, uniformando i prorpi dati riportati sulla carta di identità a quelli riportati sulla patente.

 

Di seguito i passaggi da effettuare


1) accedi al portale: nella home page troverai uno spazio dedicato alla rettifica dei dati.



 2) Cliccando dall'apposito spazio in home page, si accede ad una pagina tutorial.



3) dalla pagina Accesso ai servizi, in fondo, selezionare la voce: rettifica i dati



4) Selezionare la voce: nuova richiesta


 

5) Modificare i dati allegando la copia dei documenti richiesti

Data di pubblicazione: 23-01-2022

Conversione patente estera

La conversione di una patente estera significa che la stessa viene sostituita con una patente rilasciata in Italia.

 

Va fatta una distinzione tra una patente estera rilasciata da uno degli Stai dell'U.E, patente comunitaria, e le patenti estere rilasciate da Paesi non apparteneti all'U.E.

 

Vediamo cosa si deve fare in entrambi i casi.
 

Conversione patente estera comunitaria 
La procedura è destinata ai conducenti in possesso di patente rilasciata da uno stato dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo che ottengono una residenza anagrafica o una residenza normale in Italia.
 

Le patenti di guida rilasciate da stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo sono equiparate alle patenti italiane.
 

Chi ha una patente di guida comunitaria con la scadenza prevista dalle norme dell'Unione europea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) può circolare regolarmente fino alla data della scadenza.

Terminato il periodo di validità è necessario convertire la patente estera presso un Ufficio della Motorizzazione Civile. Dopo la conversione il documento estero è ritirato e restituito allo Stato che l'aveva emesso.

La conversione può essere richiesta anche prima della scadenza. In questo caso il conducente ottiene una patente italiana con la stessa data di scadenza di quella estera oppure, se presenta un certificato medico di rinnovo, una patente italiana con un nuovo periodo di validità secondo le scadenze previste in Italia.
 

Invece chi ha una patente comunitaria senza scadenza oppure con scadenza superiore a quanto previsto dalle norme dell'Unione europea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) deve convertire la patente estera dopo due anni dall’acquisizione della residenza anagrafica o della residenza normale nel nostro Paese. Quest'obbligo vale anche per chi, residente in Italia, debba essere sottoposto ad un provvedimento di revisione della patente di guida.  
 

Tutti i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico.
 

Richiesta conversione patente comunitaria va presentata presso un ufficio della Motorizzazione civile, presentando la seguente documentazione:

  • domanda su modello TT2112 (lo si può trovare):
  • attestazione di € 10,20 sul c/c 9001
    (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • attestazione di € 32,00 sul c/c 4028
    (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • se la patente è in scadenza, è scaduta di validità oppure non ha scadenza o ha validità superiore a quanto previsto dalla norme comunitarie:
    • fotocopia della ricevuta della visita di idoneità psicofisica rilasciata da un medico abilitato, con data non anteriore a 3 mesi se la visita è effettuata da un medico monocratico, non anteriore a 6 mesi se è effettuata da una Commissione medica locale
       
  • se NON c'è l'obbligo di effettuare la visita medica di idoneità psicofisica:
  • patente straniera in originale in corso di validità (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro
  • documento di riconoscimento in originale e in fotocopia
  • codice fiscale in originale e in fotocopia
     

Se la patente è scaduta è sempre possibile presentare la domanda di conversione, naturalmente allegando il certificato medico e sapendo che potrà essere necessario verificare la titolarità della patente e il fatto che non sia soggetta a provvedimenti sanzionatori (cioè non sia sospesa, né ritirata, né revocata).
 

Se sono passati tre anni dalla scadenza della patente si è generalmente sottoposti ad un provvedimento di revisione della stessa.
 

Non è possibile rinnovare o convertire patenti dell'Unione Europea rilasciate a seguito di conversione se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall'art. 136 del Codice della Strada.
 

cittadini extracomunitari che presentano domande per pratiche relative a patenti o veicoli devono aggiungere i seguenti documenti oltre agli altri previsti dalla procedura, sia al momento della richiesta, sia quando ottengono il provvedimento:

  • permesso di soggiorno originale in visione e in fotocopia oppure in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale
    oppure
  • carta di soggiorno originale in visione e in fotocopia
  • se l'interessato è in attesa del rinnovo per scadenza o del primo rilascio del permesso di soggiorno deve presentare la fotocopia del documeno di identità e, a seconda dei casi,
    • fotocopia della ricevuta della richiesta di primo rilascio (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia)
    • fotocopia della ricevuta della richiesta di rinnovo (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia) e fotocopia del permesso di soggiorno scaduto

 

La domanda per una pratica allo sportello dell'Ufficio motorizzazione civile può essere presentata, oltre che dal diretto interessato, anche da una persona delegata.
 

La persona delegata deve avere:

  • delega in carta semplice firmata dal titolare della domanda
  • proprio documento di identità originale
  • copia del documento di identità del titolare della domanda (delegante)
     

Conversione patente non comunitaria

Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza.
Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.
Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.

Stati non appartenenti all'Unione europea/Spazio economico europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia:

  • Albania (nuovo accordo valido fino al 12 luglio 2026)
  • Algeria
  • Argentina
  • Brasile (accordo valido dal 13 gennaio 2018 al 13 gennaio 2023)
  • El Salvador (accordo valido fino al 4 agosto 2021)
  • Filippine
  • Giappone
  • Israele (accordo valido fino al 10 novembre 2018)
  • Libano
  • Macedonia (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 23 gennaio 1998)
  • Marocco (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 26 novembre 1991)
  • Moldova
  • Principato di Monaco
  • Repubblica di Corea
  • Repubblica di San Marino
  • Serbia (accordo scaduto l'8 aprile 2018)
  • Sri Lanka (accordo valido fino al 4 marzo 2022)
  • Svizzera (accordo valido fino al 12 giugno 2026)
  • Taiwan
  • Tunisia
  • Turchia
  • Ucraina (accordo valido fino al 24 gennaio 2027)
  • Uruguay (accordo valido fino al 17 maggio 2020)

Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini:

  • Canada (personale diplomatico e consolare)
  • Cile (personale diplomatico e loro familiari)
  • Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
  • Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
     

La conversione senza esami è possibile solo se

  • la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia
  • il titolare della patente è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi è residente da più di quattro anni dovrà sostenere l'esame di revisione)
     

Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.

La richiesta di conversione della patente non comunitaria va presentata in Motorizzazione, presentando i seguenti documenti:
 

  • domanda su modello TT2112 (lo si può trovare):
  • attestazione di versamento di € 10,20 sul c/c 9001
    (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • attestazione di versamento di € 32,00 sul c/c 4028
    (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • patente posseduta in originale (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro
  • fotocopia della ricevuta della visita di idoneità psicofisica rilasciata da un medico abilitato, con data non anteriore a 3 mesi se la visita è effettuata da un medico monocratico, non anteriore a 6 mesi se è effettuata da una Commissione medica locale: documentazione e versamenti per la visita medica
     

Per la conversione di patenti di alcuni stati è richiesta traduzione giurata del documento di guida.

Eventuali ulteriori istruzioni specifiche per la conversione di patenti rilasciate da alcuni stati non comunitari sono precisate negli appositi accordi di reciprocità, alcuni dei quali sono disponibili nella tabella indicata in precedenza.
In ogni caso per la documentazione completa occorre rivolgersi all'Ufficio motorizzazione civile.

 

Data di pubblicazione: 15-01-2022

Parcheggi, precedenze, smartphone: le novità del Codice della Strada in vigore dal 1° gennaio

Il nuovo anno ha portato con sè una serie di nuove norme legate al Codice della Strada. Novità importanti, entrate in vigore dal 1° gennaio dopo la pubblicazione, il 9 novembre 2021, sulla Gazzetta Ufficiale. Numerose infrazioni sono ora punite più severamente, e riguardano comportamenti piuttosto frequenti.
 

Particolare attenzione viene rivolta ad esempio a chi è sorpreso alla guida mentre maneggia lo smartphone o altri dispositivi elettronici come tablet, computer portatili, notebook. Il legislatore ritiene che guardare questi schermi comporti di dover distogliere le mani dal volante e di conseguenza fa aumentare il rischio di provocare incidenti.
 

Norme più rigide anche per i parcheggi. Sono stati introdotti tre nuovi divieti di sosta: non si potranno occupare gli spazi riservati a sosta e fermata di scuolabus, a donne in stato di gravidanza (o genitori di bambini non più grandi di due anni) e alle auto elettriche. Ogni Comune ha la possibilità di riservare aree specifiche per queste categorie. In questi casi le sanzioni variano da 25 a 100 euro (se commesse da veicoli a due ruote), da 42 a 173 per tutti gli altrii.  I possessori delle vetture a batterie però potranno occupare gli spazi dedicati alla ricarica solo per un’ora in più del tempo necessario al rifornimento con esclusione dalle 23 alle 7 del mattino. La deroga decade se le colonnine sono fast e super fast, cioè “veloci”. In questo caso lo spazio deve essere sempre lasciato libero appena ultimata la ricarica.
 

Attenzione, in particolare, ai parcheggi per disabili, sovente occupati da chi non ne ha diritto. Qui si è deciso di optare per la linea dura: chi non risulta in possesso dell’apposito contrassegno dovrà sborsare da un minimo di168 euro fino a 672, sanzione a cui si aggiunge la decurtazione di quattro punti dalla patente (prima erano due). Triplicano inoltre i punti decurtati, da due a sei, per chi usa un contrassegno fasullo o non valido (ad esempio una fotocopia, l’autorizzazione di altre persone o scaduta). I disabili, invece, hanno ora la possibilità di parcheggiare sulle strisce blu gratuitamente “nel caso in cui risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati”.
 

Sono norme che invitano a comportamenti più civili. Per questo vengono maggiormente tutelati i pedoni, con una nuova regola ad hoc che riguarda il diritto di precedenza. Chi si trova al volante deve darla non solo ai pedoni che hanno già iniziato l’attraversamento, ma anche a quelli che si stanno accingendo ad effettuarlo. Questo dice la Gazzetta Ufficiale: “I conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovino nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull’attraversamento medesimo o si trovino nelle sue immediate prossimità, quando ad essi non sia vietato il passaggio“.
 

Sempre legate a comportamenti più civili, le novità che riguardano modi di agire scorretti come il lancio di oggetti dal finestrino. E' piuttosto frequente vedere gente che getta in strada lattine, carte o mozziconi di sigaretta senza curarsi dell’ambiente. Tutto ciò viene adesso punito dall’articolo 15 del Codice della Strada che prevede “multe da un minimo di 52 fino a un massimo di 204 euro”. Prima si andava da 26 a 52 euro. È inoltre prevista una punizione anche per chi viene sorpreso mentre “insozza la strada”. In questo caso si va da “un minimo di 216 a un massimo di 866 euro”. Il principio che viene seguito è semplice: chi compie questa azione può compromettere la sicurezza. Prima la multa andava da un minimo di 108 a un massimo di 433 euro.
 

Per quanto riguarda l'uso dei monopattini, il Codice ribadisce il limite di velocità di 6 km/h in aree pedonali ed abbassa quello di tutti gli altri casi da 25 a 20 km/h. Diventano obbligatori gli indicatori di svolta, posizione e freno, inoltre devono essere utilizzati di notte bretelle o giubbotti riflettenti. È vietato l’uso di monopattini a trazione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. È consentito l’utilizzo su strade urbane con limite a 50 km/h e in tutte le aree dedicate (pedonali e ciclabili).
 

Va ricordato che la validità del foglio rosa è estesa da 6 mesi ad un anno, ma chi si esercita senza istruttore rischia una multa da 430 ad oltre 1.700 euro e il sequestro amministrativo del veicolo per 3 mesi. L’esame pratico dopo quello teorico può essere ripetuto 3 volte e non più 2 e quello teorico è rivisto con meno quiz (da 40 a 30), ma meno possibilità d’errore (da 4 a 3). Decadono le limitazioni per neopatentati purché, per il primo anno, siano accompagnati da persone con regolare permesso di guida da almeno 10 anni e che non abbiano più di 65 anni.

 

Data di pubblicazione: 12-01-2022

Revisione auto: adesso spetta il rimborso.Online la piattaforma per richiedere il rimborso di 9,95 e

Dal  1° novembre 2021 il costo per sottoporre i veicoli alla revisione periodica, è passato da 66,88 a 78,75 euro a causa del rincaro di 9,95 euro + iva 22% della tariffa ministeriale (da 45,00 a 54,95 euro). 
Ricordiamo che  le autovetture devono essere sottoposte a revisione dopo 4 anni dalla data di prima immatricolazione, ogni 2 anni dopo la prima revisione.

Facile immaginare il costo complessivo che questo aumento genera nelle tasche degli Italiani.
Per "alleggerire" il provvedimento, la stessa legge che ha disposto l’aumento della tariffa Ministeriale, (dovuto essenzialmente all'adeguamento Istat della tariffa ministeriale che era ferma al 2004) ha previsto l’erogazione di un buono di 9,95 euro per chi sottopone il veicolo a revisione. 
 

Come si richiede il bonus revisione auto?
Attraverso una piattaforma web denominata Buono veicoli sicuri  che è ' stata messa on line per chiedere il rimborso di 9,95 euro a compensazione dell’aumento, della stessa cifra (€9,95), delle tariffe per la revisione dei veicoli a motore e rimorchi.
 

Il rimborso può essere richiesto per le revisioni effettuate dal 1 novembre 2021, giorno in cui è entrato in vigore l’aumento tariffario, e per i tre anni successivi. Il rimborso è concesso ai proprietari per un solo veicolo e per una sola volta.
 

Per presentare la domanda i cittadini interessati devono accedere alla piattaforma https://www.bonusveicolisicuri.it
attraverso l’identità digitale Spid, oppure la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns), e compilare il modello. Il rimborso arriverà direttamente sul conto corrente.
 

Nell’istanza occorre riportare il numero di targa del veicolo sottoposto alle operazioni di revisione, che dev’essere intestato al richiedente il rimborso o alla società nel caso in cui il richiedente risulti incaricato dalla società stessa.

Inoltre è necessario indicare  la data dell’operazione di revisione; il codice IBAN per l’accredito del rimborso; il cognome e nome dell’intestatario o cointestatario del conto corrente, che deve necessariamente coincidere con il richiedente o con la denominazione sociale della società; infine l’indirizzo email per eventuali comunicazioni connesse all’erogazione del rimborso. È obbligatorio allegare la copia dell’attestazione di avvenuto pagamento della revisione.
La piattaforma prevede il rilascio, nell’area riservata a ciascun beneficiario registrato, di una ricevuta di quanto presentato.


E' bene precisare che i centri di revisione autorizzati non hanno alcun ruolo nell’assegnazione del bonus: la richiesta va fatta esclusivamente dall’intestatario del veicolo, che potrà accedere alla piattaforma digitale solo DOPO aver eseguito la revisione.

Data di pubblicazione: 08-01-2022

Fuoristrada vietato: ecco cosa dice la legge e la risposta del Governo

In questi giorni tutti gli appassionati di fuoristrada, dai guidatori di auto a quelli di moto, quad e bici, si sono allarmati a causa del decreto firmato il 28 ottobre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° dicembre 2021 a firma dei ministri Stefano Patuanelli (Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) Dario Franceschini (Cultura) e Roberto Cingolani (Transizione Ecologica), dove è indicata la classificazione della viabilità forestale e silvo-pastorale.

Di cosa si tratta? Sono quelle strade, sia di proprietà pubblica che di proprietà privata (in quest'ultimo caso possono, in caso di necessità, essere dichiarate di pubblica utilità) che solitamente uniscono aziende agro-silvo-pastorali, aree forestali e pascoli alle strade comunali.

Inoltre, sono anche quelle strade che vengono battute dagli appassionati di fuoristradismo.

 

Il nodo della discordia

La parte del decreto che ha destato le preoccupazioni di appassionati e associazioni di categoria come l’FMI (Federazione Motociclistica Italiana) riportava che: “indipendentemente dal titolo di proprietà, la viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse come definite al successivo art. 3 sono vietate al transito ordinario”. Da qui l’interpretazione come un divieto della pratica del fuoristrada in Italia, con la relativa circolazione su percorsi e strade sterrate a fondo naturale di larghezza inferiore ai 2,5 metri, se non per motivi di lavoro, emergenza o manutenzione.

In pratica questi tratti stradali non sono soggetti al Codice della strada, benché questo faccia già parte di un vuoto legislativo precedente al decreto in questione.

 

Il chiarimento del Governo

Dopo l’alzata di scudi dei cultori e delle associazioni di categoria è arrivato un chiarimento del Governo attraverso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) presieduto da Patuanelli.

Attraverso un comunicato stampa precisa che “è opportuno rammentare che la competenza primaria in materia è delle Regioni, ed ogni regione e provincia autonoma ha già una sua legge regionale che disciplina gli aspetti strettamente tecnici e la fruibilità di tali viabilità. Il decreto si muove nell’ambito delle previsioni dell’articolo 9 del Testo unico delle foreste e filiere forestali del 2018 (D.lgs. n. 34/2018), in vigore già da anni, senza alcun contraccolpo sul tema della fruizione della viabilità forestale. Nulla si innova in merito al transito autorizzato sulla predetta viabilità, fermo restando che, come espressamente previsto all’articolo 2, comma 3 del decreto, le strade e le piste forestali non sottostanno ai criteri di sicurezza previsti per la viabilità ordinaria, poiché si tratta di viabilità esclusa dal Codice della strada. Inoltre, come esplicitato dal medesimo comma, è compito delle Regioni disciplinare le modalità di utilizzo, gestione e fruizione della viabilità forestale... tenendo conto delle necessità correlate all’attività di gestione silvo-pastorale ed alla tutela ambientale e paesaggistica”.

In pratica il Mipaaf dice che nulla è cambiato rispetto a prima e che la competenza è in capo alle singole Regioni. Saranno questi enti ad avere competenze gestionali e valutare le singole realtà territoriali, vietando o meno il passaggio di auto, moto, quad e bici a scopo ludico.

L’intento del decreto ministeriale era quindi quello di dettare delle linee-guida per “uniformare a livello nazionale le norme riferite alle modalità di costruzione della viabilità forestale, che già esistono nelle singole legislazioni regionali, e dare dunque uniformità alla eterogenea nomenclatura adottata”.

 

Qualche dubbio rimane

Certi che la precisazione ministeriale tolga i dubbi su quale sia lo scopo del decreto, lo stesso non si può dire sulla stesura del medesimo. La poca chiarezza del documento, quantomeno iniziale, ha creato non poche polemiche che si sono risolte con un passaggio di responsabilità alle Regioni.

Bisognerà attendere la sua attuazione pratica, perché altri dubbi si sono già instillati nella mente dei fuoristradisti: se è vero che nel decreto si stabilisce la competenza delle Regioni, lo è altrettanto la consuetudine della superiorità della legge nazionale sulle

Data di pubblicazione: 30-12-2021

Targa estera: codice della strada bocciato dalla U.E

La Corte di giustizia dell'Ue boccia la norma del Codice della strada italiano che vieta di circolare con un veicolo immatricolato all'estero a chiunque sia residente in Italia da più di 60 giorni. Il testo dell’articolo 93 del Cds è quindi contrario al diritto europeo.
 

Dalla Toscana all’Europa

Il caso riguarda una coppia di coniugi multata dalla polizia stradale di Massa Carrara mentre viaggiava a bordo di un'automobile immatricolata in Slovacchia, di proprietà della moglie e lì residente, e guidata dal marito, residente in Italia. Il divieto previsto dal codice stradale, infatti, impone l'obbligo di immatricolare la loro vettura in Italia, qualora vi risiedono da più di 60 giorni.

 

La Corte ritiene che il prestito d’uso transfrontaliero a titolo gratuito di un autoveicolo sia “qualificabile come movimento di capitali”, pertanto la norma italiana costituisce una restrizione alla libera circolazione di capitali, restrizione che, ricorda il giudice, è ammissibile “solo per motivi imperativi di interesse generale, che la Corte non ravvisa nell'ipotesi in esame” e per “finalità di contrasto della frode fiscale” quando l'auto immatricolata in uno Stato membro è destinata all'uso permanente in altro Stato membro. La Corte rimette quindi al giudice del rinvio la valutazione sulla durata e sulla natura dell'uso del veicolo, oggetto del procedimento principale, ma in via di principio afferma la "contrarietà al diritto dell'Unione di una norma nazionale che vieti a chiunque sia residente in uno Stato membro da un periodo superiore a 60 giorni di circolare sul territorio con un veicolo immatricolato in altro Stato membro quando la norma non tenga conto della temporaneità dell'utilizzo del veicolo sul territorio nazionale".

 

Le conseguenze pratiche
Occorre attendere la decisione del giudice di Massa Carrara per vedere come si muoverà la giurisprudenza e non è detto che future sentenze seguano quanto stabilito dalla Corte Ue perché i ricorsi potrebbero essere impostati in maniera diversa da quello italiano.
 

In pratica sarà il giudice che dovrà valutare fino a che punto l'uso di un veicolo senza reimmatricolarlo in Italia possa essere configurato come un comodato transfrontaliero o un semplice modo per eludere il fisco italiano e le multe commesse in Italia (soprattutto per la difficoltà di notifica all’estero).

 

Il difficile contrasto a “furbetti” ed evasori

La norma italiana che è stata bocciata dalla Corte Ue ha lo scopo preciso di penalizzare gli abusi commessi dagli stranieri residenti in Italia (che circolano con targa del loro Paese di origine, avvantaggiandosi rispetto agli italiani in regola), però non si occupa di evasori fiscali (nemmeno quelli italiani). Infatti, nell'articolo 93 vengono derogati i veicoli con contratti di leasing o noleggio senza conducente con operatori con sede nell’Unione Europea, quelli con un accordo di comodato d'uso legato all'utilizzo del veicolo nell'ambito di un rapporto di lavoro o di collaborazione con imprese comunitarie.

 

Gli evasori fiscali e i cosiddetti “furbetti della targa estera” possono ricorrere a leasing, noleggio o comodato esteri senza rischiare alcuna sanzione. Se si pensa che questa pratica è spesso legata all’uso di auto di lusso soggette a superbollo e ciò non si ripercuote sulla dichiarazione reddituale, si può immaginare un danno ingente all’Erario italiano.

 

Data di pubblicazione: 23-12-2021

Autovelox,Tutor e Telelaser:come devono essere segnalati sulle strade

La segnalazione di autovelox, tutor e telelaser sulle strade italiane è una materia delicata perché proprio il mancato rispetto delle regole in materia di segnalazione è uno dei principali motivi di contestazione delle multe.

 

La differenza tra i diversi dispositivi di rilevamento della velocità

Autovelox, telelaser, scout speed e tutor sono tutti dispositivi atti alla rilevazione della velocità dei mezzi di trasporto al fine di rilevare eccessi passibili di sanzione, ma funzionano in maniera diversa e diversa è la loro segnalazione.

L’autovelox è un dispositivo fisso posizionato in un luogo preciso di una strada (non tutte, ma solo quelle stabilite dal Codice della strada) e rileva la velocità nell’istante esatto del passaggio in sua prossimità.

Il telelaser è sostanzialmente un autovelox mobile, cioè una postazione di controllo temporanea, e può arrivare a misurare la velocità fino a 600 metri di distanza dalla sua ubicazione.

Lo scout speed è un altro un sistema istantaneo che funziona come l’autovelox, ma è posizionato a bordo di un veicolo.

Il tutor, invece, ha almeno due punti di installazione (porta di ingresso e di uscita) in modo da rilevare i passaggi dell’automobilista e calcolarne la velocità media a cui è stato percorso quel tratto di strada.

 

Le modalità di segnalazione

Per poter fare le multe con questi strumenti occorre segnalare correttamente la presenza dei dispositivi agli automobilisti. In caso contrario, la multa è nulla.

Per quanto riguarda gli autovelox, telelaser e scout speed deve essere presente un cartello che avvisi del «controllo elettronico della velocità», mentre per il tutor la dicitura cambia in «controllo elettronico della velocità media» o «controllo elettronico della velocità mediante tutor».

Le diverse diciture non hanno validità, ed è possibile la contestazione, se non corrispondono allo strumento utilizzato facendo riferimento al principio di trasparenza voluto dal Ministero dell’Interno secondo cui «l’impiego delle apparecchiature di controllo deve avvenire nel rispetto delle esigenze di informazioni dell’utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all’attività di prevenzione».

Oltre alla segnalazione della presenza dei dispositivi occorre anche segnalare l’organo operante, cioè chi utilizza quell’apparecchiatura.

Gli autovelox devono essere segnalati con la collocazione sulla postazione, o nelle immediate vicinanze, di un segnale che riporta il simbolo dell’organo di polizia operante o un’iscrizione della denominazione del corpo o servizio di polizia che gestisce l’impianto.

Le postazioni mobili presidiate dagli agenti devono essere rese visibili, in maniera congiunta o alternativa alla segnaletica verticale, dalla presenza di personale in uniforme o dall’impiego di auto della polizia di servizio con colori istituzionali o con l’utilizzo di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell’organo.

 

A quale distanza devono essere segnalati?

Secondo le disposizioni del Ministero dei Trasporti è necessaria una presegnalazione dei dispositivi di rilevamento velocità, però non è prevista una distanza minima tra il segnale stradale e la postazione di controllo e si parla di una distanza “adeguata” in relazione alla velocità di percorrenze media della strada ed al tipo di strada. Secondo il regolamento dei segnali stradali si può intendere “adeguata” una distanza di:

  • 250 metri per le autostrade e le strade extraurbane principali
  • 150 metri per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento
  • 80 metri sulle altre strade

Però è ben specificata la distanza massima tra il cartello di preavviso e l’autovelox che può essere di ben 4 chilometri.

Inoltre, tra il segnale e la postazione di rilevazione non devono essere presenti intersezioni (qual caso è necessaria la ripetizione del segnale). Sono esentate le

  • immissioni di una strada privata
  • aree di parcheggio
  • immissioni sul lato sinistro della strada sia nel caso di strade a doppio senso sia in quelle a senso unico anche a più corsie
Data di pubblicazione: 23-11-2021

Rinnovo patente per cittadini residenti all'estero

Il rinnovo della patente per i cittadini residenti all'estero, in possesso di patente Italiana, crea molta confusione all'utenza, anche perchè gli uffici Provinciali della Motorizzazione, non sempre hanno adottato un comportamento univoco.
 

Pertanto la Direzione, ha stabilito in modo chiaro ed inequivocabile come ci si deve comportare quando bisogna rinnovare la patente Italiana ma si vive all'estero.

Cerchiamo di fare chiarezza, riportando quanto previsto dalle norme in vigore.

 

Bisogna fare due tipi di distinzioni:
 

  1. Patente da rinnovare presso la C.M.L (Commissione medica locale), prevista in presenza di alcune patologie
     
  2. Residenza all'estero da distinguere tra paesi che stanno nell'U.E oppure extra U.E
     

Nel primo caso, il rinnovo della patente può essere svolto in Italia (vedi l’avviso 22 del 24/07/2020 che recita: “… Inoltre si ricorda che, i cittadini iscritti all’AIRE, che per il rinnovo della patente hanno l’obbligo di visita in CML, possono svolgere il rinnovo in Italia. In questo caso la CML inserirà direttamente i dati del rinnovo tramite le funzioni di Rinnovo Patente consentendo l’emissione diretta della patente con recapito presso il domicilio del conducente.
 

Quindi è evidente, che possono rinnovare la patente in Italia, pur essendo residenti all'estero, i cittadini che hanno la necessità di sottoporsi alla visita presso la Commissione medica locale, indipendentemente dal luogo di residenza all'estero (all'interno o fuori dall'U.E).

 

Per i rinnovi patente, che non richiedono la visita collegiale presso la Commissione medica (le visite monocratiche) , le disposizioni del Ministero dei Trasporti, agli uffici Provinciali, sono queste:
 

·Non saranno accettate richieste di duplicato patente di iscritti AIRE residenti in Paesi UE, ad eccezione di quelle patenti con obbligo di rinnovo in CML.
 

·Per gli iscritti AIRE residenti in Paesi extra UE, è possibile il duplicato di patente per deterioramento, smarrimento, distruzione o furto con contestuale rinnovo.
 

Infatti, cita ancora la normativa,
 

· cittadino italiano residente in uno Stato UE: il duplicato deve essere rilasciato dall'autorità dello Stato in cui il titolare risiede;

 

 Normativa di riferimento:

art. 11 comma 5 della direttiva 2006/126/CEE che recita:

 

"La sostituzione di una patente di guida in seguito a smarrimento

o furto può essere ottenuta esclusivamente presso le

autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare ha la

propria residenza normale; queste ultime procedono alla sostituzione

in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso,

in base ad un attestato delle autorità competenti dello Stato

membro che ha rilasciato la patente iniziale.”

 

 

Data di pubblicazione: 13-11-2021

Come pagare i bollettini che servono a rinnovare la patente

Per rinnovare la patente, è necessario pagare:

 

  • €16,00 (imposta di bollo), su conto corrente 4028
  • €10,20 (diritti della Motorizzazione) su conto corrente 9001

 

Questi bollettini sono disponibili presso gli uffici postali. 

Vanno compilati con i propri dati, inserendo come causale " Rinnovo patente", e portati al medico al momento della visita.

Il pagamento dei bollettini, può essere fatto:
 

Sebbene la maggior parte dei giocatori di casinò abbia una patente di guida, non è necessario portare questo documento. Sebbene la maggior parte dei casinò abbia una politica di identità, una richiesta di identità non è necessariamente un requisito legale. Oltre alla patente, di cui di volta in volta è necessaria per continuare il casino non aams bonus senza deposito, chiedono codici fiscali e codici fiscali. Fornire queste informazioni è importante se desideri partecipare a determinati giochi da casinò come il poker. Inoltre, ti consigliamo vivamente di portare sempre con te la patente di guida.
  • presso l'ufficio postale
  • nelle tabaccherie convenzionate con la Banca 5 (ex Banca ITB) che offrono il servizio di pagamento dei bollettini DTT
  • tramite il sito www.poste.it e le App "BancoPosta", "Postepay" e "Ufficio Postale", previa registrazione
  • sul portaledellautomobilista

 

Molti studi medici convenzionati con rinnovopatenti.it effettuano il pagamento dei bollettini al posto del cliente, anticipando la somma che poi il cliente paga al medico insieme alla parcella medica. 
Nel dettaglio costi, è sempre specificato se il costo dei bollettini è compreso oppure no.


Devi rinnovare la patente a Roma? Prenota qui

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Devi rinnovare la patente a Torino? Prenota qui

 

Di seguito i passaggi da effettuare per pagare sul portaledellautomobilista

 




 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 09-11-2021

Rinnovo patente scaduta da oltre cinque anni – Esperimento di guida.

C'è una importante novità che riguarda il rinnovo della patente, che interessa tutte quelle persone che, per vari motivi, non hanno potuto rinnovare la patente e che scoprono che la propria patente è già scaduta da tempo.

In passato, si considerava un tempo limite di 3 anni dopo la scadenza riportata sul documento di guida, oltre i quali la Motorizzazione, richiedeva di sostenere l'esame di revisione della patente.
 

Nel tempo sono intervenute diverse disposizioni da parte della Direzione Generale della Motorizzazione, in merito ai criteri da adottare nei casi di richiesta di conferma di validità di patenti di guida scadute.
 

Inoltre,  "le procedure adottate in materia dagli Uffici territoriali, hanno determinato, nel tempo, numerosissimi ricorsi gerarchici moltiplicazione del contenzioso, applicazione disomogenea sul territorio e posizione giurisprudenziale convergente sulla necessità di una valutazione puntuale circa l’effettiva persistenza dell’idoneità tecnica alla guida, impongono, nelle more di una evoluzione normativa al riguardo, di regolamentare in modo più dettagliato ed univoco la procedura di che trattasi, riducendo gli attuali margini di incertezza operativa che affliggono gli Uffici e disorientano l’utenza."
 

Stante quindi l’oggettiva esigenza di dare effettività e contenuto alla “verifica di persistenza dell’idoneità tecnica alla guida” si dispone che i titolari di patente di guida scaduta di validità da oltre cinque anni, che presentino agli UMC la richiesta di conferma di validità della patente, dovranno sostenere, preliminarmente alla conferma, una prova pratica di guida, classificata come “esperimento di guida” tesa ad accertare che il conducente abbia conservato i requisiti di idoneità tecnica alla guida (capacità di effettuare manovre e abilità di comportamento nel traffico).

 

La prova sarà calibrata sulla categoria di patente posseduta dall’interessato.

Nel caso in cui la patente comprenda più categorie, l’esperimento di guida si svolgerà secondo le modalità previste per la categoria di patente riportata nella seconda colonna della tabella che segue:

 

patente comprendente le categorie Esperimento/prova pratica di guida
 

CE e DE una di tali categorie

C (o C1) e DE categoria DE

CE e D (o D1) categoria CE

C1 (o C1E) e D categoria D

C e D1 (o D1E) categoria C

C e D una di tali categorie

C1E e D1E una di tali categorie

C1E e D1 categoria C1E

C1 e D1E categoria D1E

B (o BE) e una di queste categorie C1, C1E, C, CE, D1,

D1E, D, DE

per la categoria posseduta diversa dalla categoria B

(o BE)

A (o A1 o A2) e B (o BE) una di tali categorie

A (o A1 o A2) e B1 una di tali categorie

AM e A (o A1 o A2) categoria A (o A1 o A2)

AM e B (o B1 o BE) categoria B (o B1 o BE)

 

La durata della prova deve essere di almeno 15 (quindici) minuti per le patenti delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE e di almeno 25 (venticinque) minuti per le altre categorie.
 

Il candidato può presentarsi all’esame come privatista (con veicolo non munito di doppi comandi) o come allievo di autoscuola.

In ogni caso, a tutela della sicurezza e incolumità dell’esaminatore e degli altri utenti della strada, il candidato dovrà essere accompagnato da una persona, in qualità di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 122 comma 2 del CdS.
 

Per sostenere la prova pratica, il candidato dovrà presentare istanza utilizzando il mod. TT 746 corredata di attestazione di versamento di 16,20 euro su conto corrente postale n. 9001.
 

In caso di esito favorevole della prova pratica e, pertanto, una volta accertato il permanere del requisito di idoneità tecnica alla guida, la Motorizzazione potrà dare corso all’emissione del duplicato patente per conferma di validità con inserimento, nella maschera GE91, di un’apposita “informativa” circa la data e l’esito dell’esperimento di guida effettuato.
 

L’esito negativo dell’esperimento di guida che rafforza, quindi, il dubbio circa la persistenza del requisito di idoneità tecnica alla guida, comporta invece la necessità, per il conducente, di sottoporsi all’esame di revisione della patente.
 

La mancata richiesta di sottoporsi all’esperimento di guida da parte dei conducenti interessati comporta la necessaria emanazione del provvedimento di revisione della patente da parte della Motorizzazione

 

Data di pubblicazione: 26-10-2021

Sospensione della patente: quando si applica e cosa fare per riaverla

Per poter mettersi alla guida di un mezzo motorizzato serve la patente, ma occorre rispettare le norme del Codice della strada perché questa non venga sospesa o, in casi più gravi, ritirata.

 

In particolare, qui parliamo della sospensione della patente, cioè una sanzione accessoria temporanea che affianca quella amministrativa (la multa) e scatta in situazioni di infrazione del Codice di una certa rilevanza oppure quando l’automobilista perde momentaneamente i requisiti psicofisici necessari a portare un mezzo (in questo caso la sospensione dura finché l’interessato non produce una certificazione medica che attesti il recupero dei requisiti stessi).

 

Con la sospensione la licenza di guida viene “congelata” per un certo periodo di tempo durante il quale è vietato mettersi al volante.

 

Il Prefetto, ricevuta fisicamente la patente sospesa, ha tempo 15 giorni per inviare la notifica al guidatore titolare attraverso raccomandata.

 

QUANDO VIENE SOSPESA LA PATENTE

Il Codice della strada prevede casi specifici per la sospensione della patente, ciascuno con un diverso limite temporale a seconda della gravità dell’infrazione commessa. Ecco i principali.
 

  • Velocità eccessiva
    Se si superano i limiti di velocità tra i 40 e i 60 km/h la sospensione va da 1 a 3 mesi, per i neopatentati è aumentata da 3 a 6 mesi. Superando di oltre 60 km/h i limiti previsti l’interruzione alla guida sale da 6 mesi a 1 anno e in casi di recidiva è disposta la revoca della patente
  • Circolazione contromano e manovre pericolose
    Tra le manovre pericolose ci sono il passaggio con semaforo rosso, la mancata precedenza o il mancato rispetto di una segnalazione di un agente del traffico, in questi casi la sospensione va da 1 a 3 mesi. Nel caso di sorpasso vietato o pericoloso si va da 1 a 6 mesi
  • Guida in stato d’ebbrezza
    La sospensione varia in base al tasso alcolemico del conducente:
    da 3 a 6 mesi di sospensione nel caso di tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 a g/l
    da 6 mesi a 1 anno se il tasso è compreso tra 0,8 e 1,5 g/l
    da 1 a 2 anni nel caso fosse superiore a 1,5 g/l
    Bisogna ricordare che se si provoca un incidente la sospensione sarà pari a 2 anni
  • Guida sotto effetto di stupefacenti
    Lo stato di alterazione da droghe alla guida prevede una sospensione da 1 a 2 anni, anche nel caso in cui il conducente rifiuti gli eventuali accertamenti
  • Circolazione sulla corsia d’emergenza in autostrada
    Questo comportamento, al di fuori dei casi esplicitamente previsti dal Codice della strada, prevede una sospensione tra 2 a 6 mesi della patente
  • Incidente
    Se è provocato due volte in un biennio per mancata sostanza di sicurezza con danni ai veicoli la sospensione va da 1 a 3 mesi, aumenta fino a 2 anni in presenza di lesioni personali colpose e arriva a 4 in caso di omicidio colposo. Inoltre, se chi provoca l’incidente non si ferma a prestare soccorso lo stop alla guida può arrivare fino a 5 anni
  • Recidiva
    Se vengono commesse due violazioni uguali nel biennio. Per esempio, nel caso di superamento dei limiti previsti tra 40 e 60 km/h la sospensione va dagli 8 ai 18 mesi, oltre i 60 km/h c’è direttamente la revoca. Nel caso di utilizzo del cellulare alla guida lo stop è da 1 a 3 mesi. Invece per il mancato uso delle cinture di sicurezza è da 15 giorni a 2 mesi
  • Gare clandestine
    La partecipazione a questi “eventi” è punita con la sospensione da 1 a 3 anni della patente
  • Guida senza patente o documenti validi
    Se si guida senza patente valida (e non è possibile disporre il fermo del mezzo) o con carta di circolazione sospesa il fermo della patente va da 3 mesi a 1 anno, nel caso non si possegga l’abilitazione per la guida di un determinato mezzo lo stop è da 1 a 6 mesi.
  • Rifiuto di custodia
    Il rifiuto a custodire un veicolo sequestrato o utilizzarlo abusivamente prevede la sospensione da 1 a 3 mesi
  • Neopatentati
    Per questa categoria la sanzioni previste sono maggiormente severe. Per superamento dei limiti di velocità specifici da 3 a 6 mesi, con recidiva è aumentata da 8 a 18 mesi. Non è previsto limite di tasso alcolemico, vige la tolleranza zero. Per quanto riguarda il rispetto dei limiti di potenza e velocità massima dei veicoli destinati a questa categoria è prevista una sospensione da 2 a 8 mesi

 

 

Il Codice della strada prevede una possibilità di richiedere al Prefetto un permesso di guida limitato per ragioni di lavoro nel caso di patente sospesa. Si tratta di una soluzione della durata di sole 3 ore al giorno esclusivamente legate a motivi lavorativi e prevede l’aumento della durata totale della sospensione pari al doppio delle ore complessive autorizzate durante il suo periodo.

 

 

 

COME FARE RICORSO PER LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Si può ricorrere contro la sospensione della licenza di guida impugnando il provvedimento nelle sedi opportune: presso la Prefettura entro 60 giorni dalla ricezione della notifica oppure rivolgendosi al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica stessa.

 

 

 

COME FARE PER RIAVERE LA PATENTE DOPO LA SOSPENSIONE

Ovviamente bisogna aspettare il decorso del periodo stabilito nell’ordinanza della Prefettura, poi sarà restituita dall’organo incaricato della notifica del provvedimento sanzionatorio (polizia locale o carabinieri).

 

Per seguire i tempi e i luoghi del ritiro della patente post-sospensione si può fare riferimento al servizio online ufficiale “Dov’è la mia patente”, dove sono presenti le informazioni specifiche relative alla procedura di rientro in possesso della licenza di guida stessa.

 

Inoltre, il documento può essere ritirato dal titolare o da una terza persona munita di delega scritta e fotocopia dei documenti d’identità del delegante.

Data di pubblicazione: 21-10-2021

Certificato medico per conseguimento,duplicato o conversione della patente di guida

Per il rilascio di una nuova patente di guida, che sia per un nuovo  conseguimento, che per il duplicato, la conversione, o la riclassificazione e revisione, è necessario presentare alla Motorizzazione, una certificazione sanitaria (dematerializzata) rilasciata da un medico certificatore autorizzato ed inserito in un apposito elenco del Ministero dei Trasporti.

In pratica, occorre sottoporsi ad  una visita medica presso un medico certificatore abilitato ai sensi dell'articolo 119 del cds per la verifica dell'idoneità psicofisica del candidato.

I medici certificatori, che sono medici della Polizia di stato, dei carabinieri, dell'Esercito, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Fianza e delle ASL, dovranno accertare che ci siano i prescritti requisiti  (di vista, di udito, di capacità motorie e di tutto quanto previsto dalla normativa vigente)



Documenti necessari per sottoporsi alla visita medica per il conseguimento della patente

•    attestazione di versamento di €16,00 (imposta di boll), da pagare su piattaforma PagoPa (leggi qui come pagare)

•    una foto recente formato tessera
 

•    il certificato anamnestico rilasciato da un medico di fiducia o dal medico curante che indichi le precedenti malattie dell'interessato ( necessario solo nel caso di conseguimento della patente. Per le altre visite, lo stato anamnestico, viene autocertificato dall'utente).


Al termine della visita il medico certificatore invia il certificato "dematerializzato", in formato elettronico, al Ministero dei Trasporti e rilascia una ricevuta all'interessato.

Per la richiesta di rilascio della patente presso l'Ufficio Motorizzazione civile occorre presentare la fotocopia della ricevuta della visita di idoneità psicofisica rilasciata dal medico, con data non anteriore a 3 mesi se la visita è effettuata da un medico monocratico, non anteriore a 6 mesi se è effettuata da una Commissione medica locale.

 

Certificato medico per rilascio patente: costi

Il costo del certificato medico, varia in funzione del medico che lo rilascia. In genere si va da un minimo di 25€ ad un massimo di 50€.

Alla parcella del medico, bisogna aggiungere i costi del certificato anamnestico, rilasciato dal medico curante), e l'imposta di bollo di 16€ da pagare attraverso la piattaforma PagoPa accessibile da ilportaledellautomobilista


Per prenotare una visita per il consegumento o duplicato della patente clicca qui